Cassazione Civile, Ordinanza n. 15990/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno 2015, pari a euro 27.288,00, emesso nei confronti di una società operante nella logistica. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che nel complesso immobiliare si producessero rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, e che tali rifiuti fossero comunque gestiti tramite convenzione con una società privata autorizzata al trasporto, recupero e smaltimento. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l'appello del Comune, ritenendo illegittima l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, perché la delibera comunale richiamata non conteneva criteri quantitativi idonei. In cassazione il Comune ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, sostenendo che la delibera consiliare n. 38 del 5.9.2014 avesse invece fissato criteri qualitativi e quantitativi sufficienti per l'assimilazione. La società ha eccepito anche un preteso giudicato esterno, ma la Corte lo ha escluso perché la sentenza prodotta non mostrava riferimenti certi allo stesso avviso oggetto del presente giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto non superabile l'eccezione di inammissibilità fondata sul giudicato esterno, ma soprattutto ha valorizzato due profili: da un lato, il ricorso non era autosufficiente perché, nel censurare una delibera/regolamento comunale, non ne riportava integralmente il testo né indicava i criteri ermeneutici violati; dall'altro lato, la censura mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione di fatto sull'effettiva presenza dei criteri quantitativi nella delibera, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani richiede la concreta individuazione non solo di caratteristiche qualitative, ma anche quantitative. Ha anche ribadito che, in difetto di legittima assimilazione, può operare la disciplina sui rifiuti speciali con possibile esclusione/riduzione della superficie tassabile, e che l'esonero va provato dal contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 21 D.Lgs. n. 22/1997
l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani presuppone criteri di assimilazione concretamente individuati, anche sul piano quantitativo, poiché l'impatto igienico-ambientale non è valutabile prescindendo dalla quantità.
art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993
in tema di tassa rifiuti, le superfici in cui si formano di regola rifiuti speciali possono essere escluse dalla tassazione; il Comune può prevedere riduzioni regolamentari, ma in mancanza opera la disciplina legale della superficie tassabile con esclusione della parte destinata alla formazione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati.
art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
esprime il principio generale secondo cui il giudice ordinario/tributario può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi presupposti dell'imposizione.
norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamo al presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Quando una censura in cassazione investe regolamenti, delibere o atti amministrativi presupposti, il ricorso deve essere autosufficiente: il testo dell'atto va trascritto almeno nelle parti rilevanti e vanno indicati i criteri ermeneutici asseritamente violati; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- L'interpretazione di atti amministrativi e regolamentari compiuta dal giudice di merito è accertamento di fatto e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del contenuto dell'atto.
- In tema di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, la legittimità dell'assimilazione richiede l'individuazione di criteri non solo qualitativi ma anche quantitativi, perché l'impatto igienico-ambientale dipende anche dalla quantità prodotta.
- Se l'assimilazione dei rifiuti speciali è illegittimamente disposta o manca dei presupposti richiesti, il giudice può disapplicare la delibera comunale illegittima e applicare la disciplina sui rifiuti speciali, con esclusione dalla tassazione della sola parte di superficie in cui tali rifiuti si formano secondo legge.
- L'esenzione o riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali costituisce un'eccezione: i relativi presupposti devono essere allegati e provati dal contribuente.
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