Cassazione Civile, Ordinanza n. 37341/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'ente gestore di edilizia residenziale pubblica aveva chiesto il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su immobili di sua proprietà situati nel territorio comunale e destinati ad alloggi popolari. Il Comune aveva respinto l'istanza e l'ente aveva impugnato il diniego sostenendo di rientrare nell'esenzione dall'imposta prevista per gli immobili degli enti non commerciali destinati, con modalità non commerciali, ad attività assistenziali o ricettive. In ricorso per cassazione deduceva violazione di legge, lamentando che i giudici tributari avevano applicato il precedente orientamento sull'uso diretto del bene senza considerare la sopravvenuta disciplina introdotta dall'art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 e dal d.m. n. 200 del 2012, che avrebbe consentito di riconoscere l'esenzione anche in presenza di utilizzo indiretto purché svolto con modalità non commerciali. Sosteneva inoltre che i canoni praticati, inferiori alla metà dei valori di mercato, sarebbero stati comunque compatibili con il requisito delle modalità non commerciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva negato il rimborso IMU. Secondo la Corte, l'agevolazione fiscale invocata ha natura eccezionale e di stretta interpretazione; per gli immobili concessi in locazione da enti di edilizia residenziale pubblica non basta la finalità sociale dell'attività né la previsione di canoni modesti o inferiori ai valori di mercato. È necessario che l'immobile sia utilizzato direttamente e immediatamente dall'ente per lo svolgimento dell'attività agevolata, requisito che non ricorre quando gli alloggi siano dati in godimento a terzi verso corrispettivo, anche se contenuto. La Corte ha quindi confermato che l'utilizzazione indiretta degli alloggi popolari non consente l'esenzione IMU/ICI invocata e ha posto le spese a carico della ricorrente, dando atto altresì dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
L'esenzione opera solo per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività indicate dalla norma e richiede, secondo la Corte, la destinazione diretta e immediata del bene all'attività agevolata.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011
Il regime di esenzione previsto per l'ICI viene richiamato anche ai fini dell'IMU per l'anno oggetto di causa.
art. 13 d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011
È richiamato come norma di raccordo per l'applicazione dell'IMU alla disciplina dell'esenzione originariamente prevista per l'ICI.
art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012
Definisce i requisiti generali e di settore per qualificare come svolte con modalità non commerciali le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), ma non supera il requisito della destinazione diretta dell'immobile.
d.m. Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 2012
È il regolamento attuativo richiamato per individuare i requisiti delle attività svolte con modalità non commerciali; la Corte ne esclude l'idoneità a eliminare il requisito dell'utilizzo diretto del bene.
art. 14 preleggi
Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente o estensivamente oltre i casi espressamente previsti.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato nel ragionamento dei giudici di merito come disposizione sulla sola detrazione, ma la Corte decide la causa sul diverso tema dell'assenza dei presupposti dell'esenzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali sono norme eccezionali e, come tali, si interpretano restrittivamente: non è consentito ampliarne l'ambito oltre i casi tassativamente previsti.
- Per l'esenzione dall'ICI/IMU degli immobili degli enti non commerciali non basta la finalità sociale dell'attività svolta né la percezione di canoni modesti: occorre che l'immobile sia utilizzato direttamente dall'ente per l'attività agevolata e non semplicemente concesso in godimento a terzi.
- Il concetto di "modalità non commerciali" non si identifica con la mera inferiore redditività del rapporto; un corrispettivo ridotto non equivale a corrispettivo simbolico, che è invece quello che esclude il rapporto sinallagmatico.
- Quando l'attività dell'ente consiste nella locazione di alloggi a terzi, pur nell'ambito di finalità pubbliche o assistenziali, l'attività conserva carattere economico se è accompagnata da un corrispettivo, anche inferiore ai valori di mercato.
- In sede di legittimità, la sopravvenuta disciplina regolamentare non può essere invocata per superare un requisito oggettivo espressamente richiesto dalla norma agevolativa se tale requisito continua a non ricorrere in fatto.
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