Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento in ordine all’istanza dei ricorrenti per la presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS-per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata presa in carico, diretta o indiretta, del minore per terapia con metodologia ABA e conseguente necessità di sostenere privatamente i costi della terapia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di provvedere sulla presa in carico del minore, direttamente o mediante erogazione indiretta, per la terapia con metodologia ABA, invocando la legge n. 134/2015, nonché il risarcimento del danno derivante dai costi sostenuti privatamente per una terapia ritenuta dovuta dal servizio sanitario. In sede cautelare è stata prospettata l’esigenza di assicurare al minore una tutela celere e di verificare, ai fini della domanda di accertamento, l’effettivo stato di salute, l’appropriatezza scientifica della terapia richiesta, la sua inerenza alle condizioni cliniche del minore, il raffronto con le diverse terapie prescritte e praticate dall’Azienda sanitaria e la durata e intensità del trattamento necessario.

La decisione

Il Collegio non ha accordato una specifica misura cautelare sostitutiva, ritenendo che le esigenze del minore potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, fissata al 18 novembre 2026, nella quale sarà esaminata anche la domanda risarcitoria. Ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., incaricando uno specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile di accertare le condizioni cliniche del minore, valutare le evidenze scientifiche e l’appropriatezza della terapia ABA anche rispetto alle altre terapie praticate dall’Azienda sanitaria, verificarne l’inerenza alla patologia alla luce delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità sull’autismo e determinare durata, decorrenza, scadenza e ore settimanali del trattamento, indicando il momento della rivalutazione. Sono stati disciplinati il giuramento digitale del CTU, le operazioni peritali, la nomina degli eventuali consulenti di parte, il contraddittorio sulla bozza di relazione e il deposito della relazione finale. Il Collegio ha inoltre richiesto ai ricorrenti una produzione più puntuale della documentazione contabile relativa alle terapie già erogate privatamente, con deposito separato dei documenti e foliario dettagliato. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata all’esito dell’istruttoria. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’Azienda sanitaria e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il Collegio ha ritenuto sufficiente, in luogo di una misura cautelare specifica, la celere fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 67 c.p.a.

    Consente la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio e disciplina i termini per le operazioni peritali, il contraddittorio tecnico e il deposito della relazione.

  • art. 193 c.p.c.

    È richiamato per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, da rendere mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • legge n. 134/2015

    È indicata dai ricorrenti quale fondamento della pretesa alla presa in carico sanitaria e alla terapia per il minore con disturbo dello spettro autistico; la sua concreta applicazione è riservata alla decisione di merito.

  • articoli 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina privacy, per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda la tempestiva erogazione di una prestazione sanitaria a favore di un minore, il giudice può ritenere adeguata una celere fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostitutiva, se le esigenze rappresentate possono essere esaminate tempestivamente nel giudizio principale.
  • Ai fini dell’accertamento giudiziale del diritto a una specifica terapia sanitaria, è ammissibile disporre una consulenza tecnica d’ufficio per verificare lo stato clinico dell’interessato, l’appropriatezza scientifica del trattamento richiesto, la sua inerenza alla patologia, il confronto con le alternative terapeutiche e la durata e intensità della prestazione necessaria.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può essere strutturata mediante quesiti volti a determinare non soltanto la necessità astratta della terapia, ma anche il numero di ore settimanali, il periodo di erogazione e il momento in cui procedere a una rivalutazione clinica.
  • In una controversia relativa al rimborso o al risarcimento dei costi sostenuti privatamente per prestazioni sanitarie, il giudice può richiedere alla parte interessata una produzione contabile analitica, con deposito separato dei documenti e foliario dettagliato, quale supporto istruttorio alla domanda economica.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.