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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05425/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto sia la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sia quella di semilibertà. In sede di legittimità deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, ma il ricorso, per come descritto, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza. Il Tribunale aveva negato le misure alternative ritenendo, allo stato, non formulabile una ragionevole prognosi di non recidivanza, valorizzando la condotta irregolare tenuta in carcere e la mancanza di una seria revisione critica del passato deviante, con conseguente necessità di proseguire l'osservazione inframuraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure sollecitavano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, per la parte formalmente articolata come violazione di legge e vizio motivazionale, erano comunque manifestamente infondate. Confermata quindi la decisione del Tribunale di sorveglianza di respingere le richieste di affidamento in prova e semilibertà. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La richiesta di affidamento in prova è stata valutata alla luce della prognosi di non recidivanza e della necessità di un percorso di osservazione ancora inframurario.

  • art. 50 ord. pen.

    La semilibertà è stata negata per l'assenza, allo stato, dei presupposti soggettivi e prognostici richiesti per l'accesso alla misura.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni del tribunale di sorveglianza non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza.
  • Il diniego delle misure alternative alla detenzione è legittimo quando il giudice motivi in modo adeguato e non manifestamente illogico sull'impossibilità, allo stato, di formulare una prognosi favorevole di non recidivanza.
  • Ai fini dell'accesso a misure alternative come affidamento in prova e semilibertà, rilievo centrale assumono la condotta intramuraria e la presenza di una seria revisione critica del passato deviante.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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