Sentenza del 12/06/2018 n. 4051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Metodo induttivo - Dolciometro - Ristorante specializzato in cerimonie - Consumo medio dolci -Presunzioni dell'amministraizone - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento induttivo con cui l'Amministrazione aveva presunto l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati. La ricostruzione si basava sulla quantità di pasticcini acquistati e consumati, utilizzata per stimare il numero di banchetti organizzati e non fatturati, nonché sui corrispettivi medi ricavati da ciascun banchetto. Il ricorrente contestava presumibilmente la validità del cosiddetto "dolciometro" e l'insufficienza degli elementi utilizzati per fondare la presunzione.
La decisione
La presunzione è stata ritenuta legittima. L'Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi di un ristorante quando utilizza dati conosciuti, come il quantitativo di dolci acquistati o consumati, per inferire il numero dei ricevimenti e applica un consumo medio ragionevole per determinare i corrispettivi non dichiarati. Tali elementi, se gravi, precisi e concordanti e adeguatamente motivati, possono fondare l'accertamento, salva la possibilità per il contribuente di fornire una prova contraria concreta e documentata.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39
Consente la determinazione induttiva o analitico-induttiva dei redditi d'impresa sulla base di presunzioni, purché gli elementi utilizzati siano idonei a evidenziare ricavi non dichiarati.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate quando risultano gravi, precise e concordanti; nel caso esaminato, il quantitativo di dolci e il consumo medio sono stati ritenuti elementi idonei a sostenere la ricostruzione dei ricavi.
Massime di principio
- Nel settore della ristorazione, i ricavi possono essere ricostruiti anche attraverso consumi e acquisti di materie prime, quando esiste un rapporto ragionevole e verificabile tra tali quantità, il numero delle prestazioni rese e i corrispettivi normalmente applicati.
- Un metodo presuntivo non è illegittimo solo perché utilizza medie o coefficienti: è necessario verificare se i parametri siano coerenti con la concreta attività, adeguatamente spiegati e riferiti al periodo accertato.
- La presunzione dell'Amministrazione deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti; dati meramente astratti, non contestualizzati o privi di riscontri possono invece essere insufficienti.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando, con documentazione concreta, sprechi, consumi interni, eventi non soggetti a pagamento, differenti porzioni, acquisti destinati a finalità estranee ai banchetti o una diversa struttura dei prezzi.
- La presenza di una presunzione non determina automaticamente la debenza dell'imposta: l'Amministrazione deve motivare il procedimento di calcolo e il contribuente deve poter comprendere e contestare quantità, medie, numero di eventi e ricavi attribuiti.
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