Sentenza del 12/06/2018 n. 208 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Pubblicità - Insegna d'esercizio - Sede dell'attività - Cabina foto automatiche - Esenzione - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, relativo all'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio di superficie inferiore a 5 metri quadrati. Il punto controverso era se l'espressione "sede ove si svolge l'attività" dovesse essere intesa in senso tecnico, come sede legale o effettiva dell'impresa, oppure in senso funzionale e generico, come luogo concreto in cui l'attività viene esercitata. Il ricorrente sosteneva che l'insegna apposta sulla cabina per foto automatiche identificasse e pubblicizzasse l'attività svolta direttamente in quel luogo.
La decisione
La pretesa impositiva è stata esclusa. L'espressione "sede ove si svolge l'attività" deve essere interpretata in senso ampio, come luogo concreto di esercizio dell'attività e non come sede legale o sede effettiva dell'impresa. Di conseguenza, l'insegna collocata sulle pareti esterne della cabina per foto automatiche, che indicava l'attività svolta nella cabina e aveva una superficie inferiore a 5 metri quadrati, è stata ritenuta esente dall'imposta comunale sulla pubblicità.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
sede ove si svolge l'attività
La norma è stata interpretata nel senso che la sede ove si svolge l'attività coincide con il luogo concreto e funzionale in cui l'attività viene esercitata, senza richiedere che esso coincida con la sede legale o con la sede effettiva dell'impresa. L'esenzione si applica quindi anche all'insegna di esercizio apposta sulla cabina per foto automatiche, purché riferita all'attività ivi svolta e di superficie inferiore a 5 metri quadrati.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione sulle insegne di esercizio, il concetto di sede dell'attività va valutato in senso sostanziale e funzionale, considerando il luogo in cui l'attività viene concretamente svolta.
- Non è necessario che il supporto su cui è collocata l'insegna coincida con la sede legale o con la sede amministrativa dell'impresa.
- Un'insegna collocata presso una struttura autonoma, anche di dimensioni ridotte o automatizzata, può beneficiare dell'esenzione se identifica l'attività esercitata direttamente in quel luogo.
- L'esenzione presuppone comunque che l'insegna sia effettivamente un'insegna di esercizio, riferita all'attività svolta nella sede, e che rispetti il limite dimensionale previsto dalla norma, nel caso concreto inferiore a 5 metri quadrati.
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