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Sentenza

Sentenza del 12/06/2018 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ritenendo non applicabili le esenzioni dichiarate negli atti di acquisto. La ricorrente sosteneva che gli atti fossero assimilabili ad atti di espropriazione per pubblica utilità e che la società, essendo interamente controllata dal Ministero e in continuità sostanziale con il precedente ente pubblico ferroviario, potesse beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 24 della legge n. 210/1985. In appello chiedeva inoltre l'estensione del giudicato formatosi su alcune sentenze favorevoli della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo non estensibili i giudicati favorevoli della CTP di Roma, anche perché contrastanti con successive pronunce della Corte di Cassazione. Nel merito, ha ritenuto che la trasformazione dell'ente ferroviario in società per azioni avesse determinato un soggetto imprenditoriale operante sul mercato, distinto dallo Stato-persona. Di conseguenza, l'art. 24 della legge n. 210/1985, pur formalmente non abrogato, non è stato ritenuto applicabile alla società ricorrente, né sono state riconosciute le esenzioni fiscali invocate. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità interpretativa e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • Art. 24 della legge n. 210/1985

    La norma, pur non essendo stata formalmente abrogata, non è stata ritenuta applicabile alla società per azioni subentrata al precedente ente pubblico ferroviario, poiché tra i due soggetti sussiste una sostanziale diversità giuridica ed economica.

  • Normativa sulle esenzioni per atti a favore dello Stato o nell'interesse dello Stato

    "a favore dello Stato"; "nell'interesse dello Stato"

    La nozione di Stato è stata interpretata in senso restrittivo come riferita allo Stato-persona, non a società di capitali controllate da soggetti pubblici o operanti in settori di interesse pubblico.

  • Cassazione civile, sentenza n. 938 del 16 gennaio 2009

    Ha escluso che le esenzioni previste per lo Stato possano essere automaticamente estese a società di capitali in mano pubblica, anche quando svolgano attività amministrative o operino in settori di interesse pubblico.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1159 del 21 ottobre 2014

    "svolge un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica"

    La società per azioni derivante dalla trasformazione dell'ente pubblico è stata qualificata come soggetto imprenditoriale distinto dall'amministrazione pubblica, nonostante il controllo pubblico.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 1988 del 26 gennaio 2018

    La pronuncia ha confermato l'orientamento secondo cui, ai fini delle esenzioni tributarie riferite allo Stato, la partecipazione o il controllo pubblico della società non sono sufficienti per equipararla allo Stato-persona.

  • Parere del Consiglio di Stato n. 1846/2003

    Ha evidenziato la diversità sostanziale tra il precedente ente pubblico ferroviario e la successiva società per azioni, escludendo l'automatica conservazione dei benefici fiscali previsti per il primo.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali previste in favore dello Stato devono essere interpretate restrittivamente e, salvo un'espressa previsione legislativa, non si estendono alle società per azioni controllate da enti pubblici.
  • La mera partecipazione totalitaria o il controllo ministeriale non trasformano una società di capitali in Stato-persona, soprattutto quando essa opera con autonomia gestionale e contabile e in regime di mercato.
  • La trasformazione di un ente pubblico in società per azioni può comportare la perdita dei benefici fiscali originariamente riconosciuti all'ente, anche se la società continua a svolgere un'attività di interesse pubblico.
  • Una norma agevolativa formalmente non abrogata può risultare comunque inapplicabile se il soggetto che invoca il beneficio non coincide più, sotto il profilo giuridico ed economico, con il destinatario originario della norma.
  • Il giudicato esterno non può essere esteso automaticamente a rapporti diversi, soprattutto quando esistano successive pronunce della Corte di Cassazione di segno contrario sulla medesima questione di diritto.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e di una questione interpretativa complessa, il giudice può confermare la pretesa tributaria ma compensare integralmente le spese di giudizio.

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