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Sentenza

Sentenza del 12/06/2018 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di pagamento del 24/11/2014 relativo al recupero di accise, sanzioni e interessi, emesso perché alcune fatture di acquisto di carburante registrate tra il 01/01/2010 e il 31/03/2014 risultavano difformi da quelle reperite presso i fornitori. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per una presunta difformità tra l'originale notificato all'Ufficio e la copia depositata presso la Commissione. In appello il contribuente ha contestato tale decisione e ha inoltre dedotto la carenza di motivazione dell'atto e l'assenza di riscontri oggettivi sulle fatture contestate.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione dell'Agenzia sull'inammissibilità dell'appello telematico/cartaceo, ritenendo che la normativa obblighi a utilizzare le modalità telematiche solo la parte che le abbia già adottate in primo grado e che, comunque, una violazione processuale rilevi solo in presenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Ha inoltre riformato la sentenza di primo grado, ritenendo valido il ricorso introduttivo: la copia notificata, autenticata dal difensore, era conforme all'originale e la mancata riproduzione materiale delle firme sulla procura non ne comprometteva la validità. Tuttavia, esaminato il merito, ha respinto le contestazioni del contribuente. L'atto era adeguatamente motivato e le fatture risultavano graficamente e sostanzialmente diverse da quelle acquisite presso i fornitori. Poiché spettava al contribuente provare la realtà delle operazioni e il diritto all'agevolazione fiscale, e tale prova non è stata fornita, l'atto impositivo è stato dichiarato legittimo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 2, comma 3, DM 163/2013

    La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

    L'obbligo di proseguire con modalità telematiche riguarda la parte che abbia già scelto tali modalità in primo grado. La norma non prevede l'inammissibilità dell'appello quando il giudizio sia iniziato in forma cartacea e una parte si costituisca successivamente in via telematica.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 7665/2016

    Le norme di rito non tutelano l'interesse all'astratta regolarità del processo.

    La violazione di una regola processuale non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte che eccepisce l'irregolarità.

  • Regole sulla conformità della copia e sulla procura alle liti

    L'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore vale sino a querela di falso.

    La copia notificata può ritenersi conforme all'originale quando sia autenticata dal difensore. La mancata riproduzione materiale della firma nella copia, accompagnata dall'attestazione di conformità, non invalida necessariamente la procura, soprattutto quando l'originale sia firmato e la procura sia stata conferita prima della notifica.

  • Principio dell'onere della prova in materia di agevolazioni fiscali

    Chi invoca un'agevolazione o una detrazione fiscale deve dimostrare la sussistenza dei presupposti, inclusa l'effettività delle operazioni documentate. Fatture difformi da quelle reperite presso i fornitori possono essere ritenute inattendibili se il contribuente non fornisce ulteriori prove concrete degli acquisti.

Massime di principio

  • Le irregolarità nelle modalità telematiche o cartacee degli atti processuali non comportano automaticamente l'inammissibilità: deve emergere un concreto pregiudizio al diritto di difesa e la norma violata deve prevedere effettivamente quella conseguenza.
  • Quando la copia notificata di un ricorso è autenticata dal difensore, la mancata riproduzione materiale di alcune firme non determina necessariamente l'invalidità, se l'originale è regolarmente firmato e la procura risulta conferita prima della notifica.
  • La rimozione di un vizio processuale non implica la vittoria nel merito: una volta dichiarato ammissibile il ricorso, il giudice può comunque confermare l'atto impositivo sulla base delle prove disponibili.
  • In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente deve dimostrare con documentazione attendibile l'effettività e la correttezza delle operazioni sottostanti. La semplice registrazione contabile di fatture contestate non è sufficiente.
  • Quando l'Amministrazione dispone di documenti originali dei fornitori che divergono dalle fatture registrate dal contribuente, quest'ultimo deve fornire elementi ulteriori, come pagamenti tracciabili, consegne, scritture contabili coerenti o dichiarazioni dei fornitori, per provare la reale esecuzione delle operazioni.
  • Un atto impositivo è generalmente adeguatamente motivato quando, anche mediante il richiamo a un verbale di constatazione previamente notificato, consente al contribuente di comprendere con precisione la contestazione e di difendersi nel merito.

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