Sentenza del 12/06/2018 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Agevolazioni prima casa - Non sono fruibili se la casa ha una superficie complessiva superiore a mq. 240 - Criteri per la sua determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTP di Siena che aveva confermato il recupero delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. Ha sostenuto che, per verificare se l'abitazione fosse di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, la superficie dovesse essere calcolata al netto dei muri perimetrali e divisori; in tal modo, l'immobile sarebbe risultato inferiore alla soglia di 240 mq. In subordine, ha chiesto l'annullamento delle sanzioni per l'incertezza interpretativa della normativa.
La decisione
La Commissione ha ritenuto corretto il calcolo dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui nella superficie complessiva dell'abitazione devono essere inclusi i muri perimetrali e divisori, mentre vanno esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina. Poiché l'immobile superava così i 240 mq, il recupero dell'agevolazione è stato confermato. Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, anche in ragione di definizioni diverse di superficie utile contenute in altri decreti, e ha quindi annullato le sole sanzioni. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)
Per stabilire se un'abitazione è di lusso ai fini delle agevolazioni prima casa, la superficie deve comprendere i muri perimetrali e divisori, con esclusione delle pertinenze e degli elementi espressamente indicati dalla norma.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni
Le sanzioni non sono applicabili quando l'incertezza interpretativa della normativa è oggettiva e ragionevole, anche se l'imposta o l'agevolazione devono comunque essere recuperate.
D.M. 26 aprile 1991
Superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni
La diversa definizione di superficie utile prevista per finalità edilizie o abitative può contribuire a creare incertezza, ma non prevale sul criterio specifico applicabile alla qualificazione fiscale delle abitazioni di lusso.
D.M. n. 801 del 10 maggio 1977, art. 3
Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne
Anche questa definizione, riferita alla superficie utile abitabile, è distinta dal criterio fiscale utilizzato per determinare il superamento della soglia dei 240 mq.
Massime di principio
- Per le agevolazioni prima casa, un'abitazione con superficie complessiva superiore a 240 mq può essere considerata di lusso e perdere il beneficio fiscale.
- Nel calcolo fiscale della superficie rilevante devono essere normalmente inclusi i muri perimetrali e divisori; devono invece essere esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, secondo l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969.
- Le definizioni di superficie utile utilizzate in ambito edilizio o abitativo, che escludono i muri, non sono automaticamente applicabili alla verifica fiscale dei requisiti per l'agevolazione prima casa.
- Anche quando il recupero dell'imposta è legittimo, le sanzioni possono essere annullate se esiste una concreta e obiettiva incertezza interpretativa sulla modalità di calcolo della superficie.
- La distinzione tra imposta e sanzioni è essenziale: l'incertezza normativa può escludere la punibilità, ma non impedisce necessariamente all'Amministrazione di recuperare il beneficio fiscale indebitamente fruito.
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