Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31065/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché il motivo era non consentito dalla legge alla luce del concordato ex art. 599-bis c.p.p. e investiva il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto un concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. e aveva rideterminato in senso più favorevole la pena per il reato contestato. Il ricorso censurava la misura del trattamento sanzionatorio concordato, deducendo sostanzialmente un vizio sul punto e quindi mettendo in discussione la pena determinata con il modulo definitorio prescelto in appello. La Corte ha rilevato che, in tale assetto processuale, è precluso proporre in cassazione motivi relativi alla misura della pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena, non dedotto nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello consente alla Corte di decidere in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; se l'accoglimento comporta una nuova determinazione della pena, le parti devono indicare anche la pena concordata.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti nel concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.

  • artt. 110, 61 n.5, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    Norme incriminatrici richiamate per il reato oggetto della sentenza di merito, per il quale era stata rideterminata la pena in appello.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato in via comparativa quale previgente istituto analogo al concordato in appello, poi abrogato.

Massime di principio

  • Quando la pena sia stata determinata all'esito di un concordato processuale validamente prestato dalle parti e recepito dal giudice, il trattamento sanzionatorio non può essere unilateralmente rimesso in discussione in cassazione.
  • Nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può investire la misura della pena concordata, perché le parti, aderendo al modulo definitorio, rinunciano implicitamente a far valere motivi incompatibili con l'accordo sul trattamento sanzionatorio.
  • L'unica critica astrattamente ammissibile contro la pena concordata è la deduzione della sua illegalità; in difetto di tale profilo, il motivo è inammissibile.
  • La doglianza sulla motivazione della pena è preclusa anche all'imputato quando la sanzione sia frutto di negozio processuale accettato e recepito nella decisione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.