Cassazione Penale, Sentenza n. 36227/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 15/01/2002 al 15/01/2003 (365 giorni). Il Capicchiano era stato in seguito assolto con formula "per non aver commesso il fatto" rispetto ai reati principali contestati; tuttavia la Corte territoriale, quale giudice della riparazione, aveva ritenuto che sussistessero elementi (assidue frequentazioni con appartenenti alla cosca capeggiata da Nicoscia Pasquale, rapporti confidenziali con il boss, detenzione e porto illegale di numerose armi — per le quali il ricorrente era stato condannato con sentenza irrevocabile — e successivi comportamenti illeciti relativi allo spaccio e alla ripartizione di proventi, avvalorati dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia) idonei a integrare una "colpa grave" o comunque un concorso a dare causa alla custodia cautelare, ostativi al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Il ricorrente denunciava travisamento degli atti e errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo l'irrilevanza della condanna per armi (priva di aggravante mafiosa rispetto ai reati per cui era stata disposta la misura) e la natura personale/familiare delle frequentazioni, nonché la mancanza di connessione tra fatti successivi (spaccio) e la custodia del 2002-2003.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo congrua e logicamente fondata la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto alla riparazione in ragione della sussistenza della colpa grave ovvero del concorso a dare causa alla misura custodiale. La Cassazione ha ribadito che il giudice della riparazione può valutare sia le condotte anteriori sia quelle successive alla misura e che frequentazioni con soggetti mafiosi, la detenzione/porto illegale di armi (con condanna irrevocabile) e comportamenti criminosi successivi, specialmente se corroborati da dichiarazioni di collaboratori, possono integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La Corte interpreta l'art. 314 nel senso che il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa; nella valutazione rientrano condotte anteriori e successive alla misura.
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Cassazione nei procedimenti di riparazione alla sola valutazione di legittimità e di congruità/logica della motivazione del provvedimento impugnato, senza riesame del merito sostanziale.
art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire l'applicabilità del regime di rimessione in Cassazione sopra descritto; contribuisce a delimitare l'ambito di sindacabilità del provvedimento di riparazione.
Definizione di colpa richiamata per qualificare la "colpa grave": la condotta che, per macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme, abbia creato situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es.: Sez. U. n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro; Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio; Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia)
Principi consolidati: il dolo comprende anche la condotta consapevole che crea allarme sociale tale da rendere doveroso l'intervento dell'autorità; il giudice della riparazione deve valutare condotte anteriori e successive alla misura; l'indennizzo perde la sua funzione se il beneficiario ha concorso a creare le condizioni che hanno reso necessaria la custodia.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se il richiedente ha contribuito, con dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare.
- La colpa grave comprende anche condotte non volontariamente dirette a provocare la misura, ma caratterizzate da macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme tali da rendere prevedibile e necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Il giudice della riparazione può e deve valutare non solo i fatti emersi prima dell'adozione della misura ma anche quelli successivi e, più in generale, tutto quanto era noto all'autorità fino alla cessazione della custodia, ai fini dell'accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave.
- Frequentazioni stabili con esponenti di consorterie mafiose, rapporti confidenziali con un capo clan, detenzione/porto illegale di armi (soprattutto se già oggetto di condanna irrevocabile) e successivi comportamenti criminosi avvalorati da collaboratori di giustizia possono integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo.
- In Cassazione, nei procedimenti di riparazione, il sindacato è limitato alla legittimità e alla congruità della motivazione del giudice della riparazione; non è consentito il riesame del merito sostanziale.
- Il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave: la parte non può limitarsi a invocare l'assoluzione per ottenere automaticamente l'indennizzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36105/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36106/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36107/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36108/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36109/2024 del 27/09/2024
- Sentenza penale · 27 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36111/2024 del 27/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →