Cassazione Penale, Ordinanza n. 36772/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per uso di atto falso. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che non sarebbe stato adeguatamente dimostrato il dolo. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di appello ritenuta congrua e logica: i giudici di merito avevano valorizzato la sottoscrizione autografa di una scrittura privata in cui l'imputato dichiarava la legittima provenienza del mezzo senza indicarne la fonte né fornire dettagli sulla provenienza del motociclo, traendone la conclusione della consapevolezza della natura contraffatta del documento.
Norme richiamate
La sentenza richiama il reato di uso di atto falso come fattispecie oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito la valutazione di merito sulla consapevolezza della falsità del documento.
Il motivo relativo al vizio di motivazione è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio non consentita in cassazione.
Non citato espressamente, ma il dispositivo applica la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
È il riferimento implicito alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e logicamente coerente.
- Ai fini del reato di uso di atto falso, la consapevolezza della falsità può essere desunta anche da elementi fattuali sintomatici della non genuinità dell'operazione documentale, purché il ragionamento del giudice di merito sia razionale e adeguatamente motivato.
- Quando il ricorso è inammissibile perché meramente assertivo o direzionato al riesame del fatto, la Corte di cassazione conferma la decisione impugnata e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.
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