Cassazione Civile, Ordinanza n. 31672/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa sociale per il pagamento di rette di degenza relative a un soggetto disabile per il periodo marzo 2001-giugno 2005. L'azienda sanitaria propose opposizione e il tribunale accolse l'opposizione, ritenendo non dovuto il pagamento per il periodo successivo al 28 febbraio 2001, anche perché il giudicato amministrativo invocato dalla cooperativa era stato interpretato come condizionato alla permanenza della prevalente natura sanitaria delle prestazioni e perché, nel periodo controverso, le prestazioni sanitarie erano state rese da altra azienda sanitaria. La corte d'appello confermò. In cassazione la cooperativa dedusse, in sostanza, l'assenza di un mutamento fattuale idoneo a incidere sul precedente giudicato amministrativo e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il mutamento era stato determinato dalla illegittima cessazione del pagamento comunicata dall'azienda sanitaria. La resistente eccepì l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi, pur formalmente rubricati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, si risolvevano in censure di merito, perché miravano a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e l'accertamento del 'quid novi' compiuti dai giudici di merito. Inoltre, il ricorso non indicava specifiche norme di legge violate ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; quanto al vizio di motivazione, esso era prospettato solo attraverso una diversa lettura dei fatti, non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare in modo specifico le norme di legge asseritamente violate; la loro totale omissione rende inammissibile la censura di violazione di legge.
Le doglianze che non individuano una vera violazione di legge o un omesso esame di un fatto decisivo, ma mirano a una rivalutazione del merito, non sono ammissibili in cassazione.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto per la decisione camerale.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi della norma richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare con precisione la norma di diritto asseritamente violata; la mera contestazione dell'esito della valutazione probatoria non integra di per sé un vizio di legittimità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo quando il fatto storico sia effettivamente trascurato dal giudice di merito, non quando esso sia stato esaminato e valutato in modo non condiviso dalla parte.
- La contestazione della motivazione, se fondata su una diversa ricostruzione del materiale istruttorio, appartiene al merito e non è scrutinabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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