Cassazione Penale, Ordinanza n. 40148/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione e comunque confermato la decisione di merito. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato in modo eccessivamente formalistico il principio di corrispondenza tra motivi e richieste ex art. 581 c.p.p., ritenendo inammissibile l'appello perché la difesa, pur contestando la sussistenza dei reati contestati ai capi indicati e l'insussistenza della prova della loro commissione, aveva concluso chiedendo l'assoluzione con formula non perfettamente sovrapponibile ai motivi, in presenza peraltro di un refuso sull'indicazione della formula assolutoria. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte d'appello avrebbe negato la causa di non punibilità valorizzando da un lato l'entità non modesta della somma rinvenuta, e dall'altro qualificando il danno come non rilevante o modesto, con asserita inconciliabilità logica.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene il primo motivo generico e manifestamente infondato, perché la Corte d'appello ha correttamente applicato il testo dell'art. 581 c.p.p., come riformulato dalla l. n. 103 del 2017, che impone una stretta e specifica correlazione tra motivi e richieste, sicché la domanda assolutoria deve indicare esattamente la formula richiesta e non può essere sorretta da motivi che non la supportano in modo coerente. Ritiene anche il secondo motivo inammissibile, osservando che non vi è contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata: per il capo relativo alla truffa la Corte territoriale ha escluso l'art. 131-bis c.p. per la particolare insidiosità e abitualità della condotta, mentre per l'altro capo ha richiamato il divieto posto dal comma 5 dell'art. 131-bis c.p. in relazione al limite di pena; il riferimento a danno 'modesto' o 'non modesto' viene spiegato come riferito a diversi profili, senza alcuna incompatibilità logica. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata dal ricorrente come reato contestato al capo 1; la sentenza non ne affronta il merito autonomamente, ma la menziona nel contesto della doglianza difensiva e della valutazione di particolare insidiosità della condotta truffaldina.
È richiamato dal ricorrente nel descrivere la contestazione al capo 3; il testo non consente di ricavarne una specifica valutazione sostanziale della Corte di cassazione.
La particolare tenuità del fatto è esclusa perché, secondo la Corte, per un capo ostano il limite edittale previsto dal comma 5, mentre per l'altro la condotta è connotata da particolare insidiosità, modalità fraudolente e abitualità, incompatibili con la causa di non punibilità.
La nuova formulazione, introdotta dalla l. n. 103 del 2017, impone una stretta correlazione tra motivi di appello e richieste conclusive; la richiesta di assoluzione deve contenere l'esatta indicazione della formula assolutoria coerente con i motivi dedotti.
Richiamato in raccordo sistematico con l'art. 581 c.p.p.; il rafforzato nesso tra motivi e conclusioni impone coerenza anche tra l'impugnazione e la domanda rivolta al giudice superiore.
È evocato solo per il raffronto motivazionale: la Corte spiega che la nozione di danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un danno irrisorio e non semplicemente modesto o non rilevante.
art. 3 agosto 2017, n. 103
È richiamata quale legge di riforma che ha modificato l'art. 581 c.p.p. rafforzando l'onere di specificità dei motivi di appello e il collegamento con le richieste finali.
Riforma processuale che ha reso più stringente il rapporto tra motivi e richieste nell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p., la richiesta conclusiva deve essere coerente e specifica rispetto ai motivi dedotti: una domanda assolutoria non è ammissibile se non è sorretta da motivi che ne individuino con precisione la formula richiesta.
- L'inammissibilità dell'appello può derivare dalla mancanza di corrispondenza tra motivi e richieste, quando l'impugnazione non consenta al giudice superiore di comprendere in modo univoco quale decisione sia effettivamente sollecitata.
- La speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con condotte che presentino particolare insidiosità, abitualità o un quadro fattuale indicativo di reiterazione, anche se il danno patrimoniale non sia elevato.
- La contraddittorietà della motivazione ricorre solo quando le argomentazioni della sentenza si escludano reciprocamente sul medesimo fatto decisivo; non basta una diversa qualificazione di profili distinti della stessa condotta se il percorso logico resta comprensibile e coerente.
- Ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del danno patrimoniale, la nozione di 'speciale tenuità' richiede un danno irrisorio e non semplicemente modesto o non rilevante.
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