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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13985/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto il conato omicidiario in termini di lesioni personali aggravate, assorbito il sequestro di persona nella rapina aggravata e rideterminato la pena. Gli specifici motivi di cassazione denunciavano: violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto (la pubblica accusa, all'udienza di abbreviato, aveva aggiunto la rapina della scatola di legno con un orologio di pregio, mentre la Corte d'appello lo ha condannato per la rapina della stessa scatola contenente un anellino d'oro); vizio nella liquidazione del risarcimento a causa della presunta diversa entità del bene sottratto; travisamento della prova sulla presenza dell'anellino nella scatola; illogicità della motivazione per non aver tenuto conto della diversa qualificazione del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che la contestazione della rapina era ontologicamente contenuta nella denuncia e connessa agli altri reati, pertanto l'ampliamento non richiedeva il consenso dell'imputato ai sensi dell'art. 423 comma 1 richiamato dall'art. 441-bis. La modifica della descrizione del contenuto della scatola (orologio vs anellino) non ha alterato il nucleo essenziale del fatto violento e non ha cagionato sorpresa o pregiudizio alla difesa. Sul risarcimento, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito, motivata secondo parametri non censurabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    Norma invocata come titolo di cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati in questa cornice infondati.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto; la Corte interpreta il principio in senso sostanziale e non puramente letterale: non sussiste violazione quando il nucleo essenziale del fatto è rimasto immutato e la difesa non è stata sorpresa.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Sanzione per la violazione del principio di cui all'art. 521; la Corte ha ritenuto che la nullità prevista non si applicasse perché non si è verificata trasformazione radicale del fatto.

  • art. 423 cod. proc. pen., commi 1 e 2

    Disciplina dell'ampliamento dell'imputazione. La Corte distingue i casi del comma 1 (fatti noti e connessi, consentita prosecuzione) e del comma 2 (nuove contestazioni che possono richiedere diversa procedura): qui è applicato il comma 1 perché la rapina era ontologicamente conosciuta e connessa.

  • art. 441-bis cod. proc. pen.

    Regole relative al giudizio abbreviato: la Corte ha richiamato che l'art. 441-bis non impedisce la prosecuzione in abbreviato per nuove contestazioni purché esse non derivino da nuove emergenze sconosciute all'imputato.

  • art. 12 cod. proc. pen., lett. b

    Criterio di connessione tra reati; la Corte ha ritenuto la rapina connessa agli altri reati contestati, giustificando la prosecuzione nel rito abbreviato senza necessità di nuovo consenso.

  • art. 628 cod. pen., n. 2 (rapina aggravata)

    Norma sostanziale sulla rapina aggravata invocata in motivazione: la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come rapina aggravata nella forma consumata.

  • artt. 74, 78, 82 e 538 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in relazione alla responsabilità civile e alla quantificazione del danno; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito sul risarcimento non fosse censurabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza va valutato sostanzialmente: non basta una diversa indicazione formale dell'oggetto se il nucleo fattuale e la condotta contestata restano gli stessi e la difesa non è stata sorpresa.
  • In rito abbreviato le nuove contestazioni previste dall'art. 423 comma 1 possono essere trattate senza nuovo consenso dell'imputato se riguardano fatti o circostanze già emersi e connessi; solo le 'nuove emergenze' ai sensi del comma 2 possono richiedere il mutamento di rito o il consenso.
  • La qualificazione del reato e la descrizione del bene sottratto possono cambiare in corso di processo senza invalidare la decisione quando la volontà criminosa e il modus operandi siano rimasti invariati e conoscibili dalla difesa.
  • Per impugnare con successo la modifica dell'oggetto dell'accusa occorre dimostrare che essa abbia comportato un cambiamento radicale degli elementi essenziali del fatto o un concreto pregiudizio difensivo.
  • La quantificazione del risarcimento è valutazione di merito e solo in casi di manifesta illogicità o travisamento probatorio può essere censurata in Cassazione; la diversa consistenza materiale del bene sottratto può non essere decisiva se il danno complessivo alla persona e alle cose giustifica la somma.

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