Cassazione Penale, Ordinanza n. 17756/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la doglianza si limitava a riproporre, in modo sostanzialmente pedissequo, le argomentazioni già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che tali censure erano non specifiche e solo apparenti, perché non offrivano una critica argomentata effettivamente rivolta alla sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con il passaggio motivazionale in cui si dava conto della condotta violenta tenuta nei confronti della vittima al fine di assicurarsi l'impunità.
Norme richiamate
Norma richiamata per individuare il reato oggetto del giudizio di merito; la decisione non si sofferma sulla configurazione del reato, ma rileva che la motivazione di appello aveva valorizzato la violenza posta in essere per assicurarsi l'impunità.
Implicitamente applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede il confronto puntuale con le argomentazioni decisive della decisione di merito; la mancata confutazione del passaggio motivazionale centrale rende la censura soltanto apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17739/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17740/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17741/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17743/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17744/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17745/2025 del 12/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →