Cassazione Penale, Ordinanza n. 23632/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza a un anno e tre mesi di reclusione per un reato indicato nel testo come art. 604-bis cod. pen. Successivamente, in data 5.3.2026, è pervenuta in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ritenuta validamente proposta ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento si concentra esclusivamente sugli effetti processuali della rinuncia al ricorso e sulla conseguente declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia validamente proposta al ricorso per cassazione e, richiamando il principio delle Sezioni unite secondo cui la rinuncia determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. È stata disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
La sentenza richiama il titolo di reato per cui era stata pronunciata la condanna, senza svilupparne il contenuto sostanziale, perché la decisione riguarda solo la rinuncia al ricorso.
La rinuncia all'impugnazione è ritenuta validamente proposta ai sensi di questa norma.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
art. 12602 del 17/12/2015, Sez. U, Ricci
"la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione"
La rinuncia al ricorso validamente proposto estingue immediatamente il rapporto processuale e comporta il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia validamente proposta al ricorso per cassazione determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, con conseguente impossibilità di una decisione di merito sull'impugnazione.
- Quando interviene rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e far decorrere il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia seguono normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ritenuto equo, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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