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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46992/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che ha confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina). I motivi principali: I) violazione di legge per la mancata ricognizione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (contestazione della qualificazione come detenzione ai fini di spaccio invece che come fattispecie meno grave); II) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato adeguamento della pena ai parametri di cui all'art. 133 c.p. e per il diniego del riconoscimento delle circostanze generiche favorevoli.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi riproducevano le stesse censure già proposte in appello e adeguatamente e logicamente respinte, costituendo critiche di merito non sindacabili in sede di legittimità o risultando generiche. In particolare la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui si trattava di cocaina per un quantitativo di circa 60 grammi con principio attivo al 46% e potenzialmente idoneo a ricavare circa 175 dosi, nonché la presenza di strumenti per il taglio e confezionamento, elementi che giustificavano la qualificazione come detenzione con finalità di spaccio (art. 73 DPR 309/90, comma 5 escluso). Quanto alle generiche, la Corte ha ritenuto motivato il diniego sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato e del fatto che il reato era stato commesso durante la sua sottoposizione a misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 1

    La norma è stata applicata per la configurazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. I giudici di merito hanno ritenuto integrati gli elementi della detenzione illecita con finalità di spaccio in relazione al quantitativo, alla purezza e agli strumenti rinvenuti.

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 5

    Il comma 5 disciplina ipotesi in cui il fatto sia qualificabile come meno grave. La Corte ha confermato che, dati quantità (60 g), percentuale di principio attivo (46%) e numero approssimativo di dosi (circa 175), non sussistevano i presupposti per applicare la fattispecie di cui al comma 5, ritenendo la condotta diffusiva e con finalità di spaccio.

  • Codice Penale, art. 133

    La questione attiene all'adeguamento della pena e al riconoscimento delle circostanze generiche. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p., motivando il diniego delle circostanze generiche in presenza di precedenti gravi e della commissione del reato durante misura cautelare.

Massime di principio

  • Le valutazioni di merito sui fatti (quantità di droga, purezza, numero di dosi ricavabili, strumenti per il taglio/confezionamento) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sono adeguatamente e logicamente motivate.
  • La sussistenza della detenzione 'con finalità di spaccio' va valutata anche in base a elementi indicativi di diffusività (es. numero di dosi ricavabili, strumenti per il confezionamento, elevata percentuale di principio attivo); l'assenza di tali elementi può giustificare l'applicazione del comma 5 dell'art. 73, ma la mera contestazione formale non è sufficiente.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze generiche occorre che i giudici disapplichino motivatamente i fattori ostativi (pregiudizi penali, modalità del fatto, stato di soggezione a misure cautelari); la presenza di precedenti gravi e la commissione del reato durante una misura coercitiva sono ostativi rilevanti.
  • In Cassazione i motivi devono rivolgersi a questioni di diritto o evidenziare vizi logico-giuridici della motivazione; riproporre censure di merito già respinte in appello o formulare doglianze generiche comporta inammissibilità del ricorso.
  • Quando si impugna una valutazione sulla qualificazione della condotta ai fini del narcotraffico, è utile fornire elementi probatori nuovi o indicare specifici errori di diritto nella valutazione probatoria per superare il limite dell'insindacabilità delle valutazioni di merito.

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