Cassazione Penale, Sentenza n. 02216/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava, con più motivi, l'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere: (i) mancanza di valutazione autonoma e critica degli atti del Gip; (ii) nullità per omesso svolgimento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1‑quater c.p.p.; (iii) prescrizione delle condotte contestate al capo 25 (intestazione fittizia); (iv) inutilizzabilità di conversazioni captate in macchina per violazione dei limiti di intercettazione (art. 267 c.p.p.) e mancanza di spontaneità; (v) insufficienza della gravità indiziaria quanto alla contestazione di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e mancata considerazione delle prove difensive; (vi) carenza della motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e mancato esame delle misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente e fondato il motivo relativo all'omesso interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1‑quater c.p.p. e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio. Il rinvio dovrà verificare, per la posizione di Liseno, se sussistano le condizioni che giustificano la deroga all'interrogatorio (in particolare l'esistenza di connessioni tra reati o collegamenti probatori ai sensi degli artt. 12 e 371 c.p.p.), tenendo conto anche del successivo decisum delle Sezioni Unite sulla materia. Le altre censure sono state assorbite; la Corte ha inoltre censurato la tecnica redazionale del provvedimento di riesame.
Norme richiamate
art. 291, comma 1‑quater c.p.p.
Prevede l'obbligo dell'interrogatorio preventivo salvo deroga per specifiche esigenze cautelari; la deroga deve essere motivata con riferimento ai singoli indagati e alle contestazioni, e non può essere genericamente estesa a tutti i destinatari della misura senza indicare la connessione o il collegamento probatorio che la giustifichi
Riguarda la connessione tra reati: la Corte richiede che, per giustificare la deroga all'interrogatorio, sia dimostrata la connessione tra i reati rispetto alla posizione del singolo indagato
art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.
Si riferisce al collegamento probatorio tra reati; la decisione richiede che la deroga all'interrogatorio sia fondata su un chiaro collegamento probatorio (unicità della fonte di prova o prova di un reato che influisca su altro reato)
Fattispecie di associazione per delinquere; la Corte osserva che la sussistenza della partecipazione deve essere adeguatamente valutata e motivata e che il giudice del riesame deve esaminare le argomentazioni difensive sul pactum sceleris
Norma relativa all'attribuzione fittizia di società; citata tra i capi di imputazione oggetto del riesame e delle contestazioni di prescrizione
Disciplina i limiti procedurali delle intercettazioni; la Corte ricorda che le intercettazioni ambientali richiedono particolare attenzione (decreto autorizzativo del Gip, requisito della spontaneità, terzietà del captante) e che l'utilizzabilità deve essere valutata se la captazione sia avvenuta nei limiti di legge
artt. 125, 546, 292, 273 c.p.p.
Richiamati dai difensori come parametri di legittimità della motivazione e di corretto esame degli atti d'indagine; la pronuncia evidenzia che la motivazione deve essere autonoma e non mera trascrizione degli atti
Principi generali in tema di motivazione e valutazione delle prove; invocata con riferimento al sindacato sulla gravità indiziaria
Garanzie processuali per le persone intercettate; la difesa ha richiamato il loro rilievo per soggetti già indagati al momento delle dichiarazioni
Norma richiamata per la competenza al nuovo giudizio: la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Potenza competente ai sensi di tale disposizione
art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.
Provvedimenti amministrativi a carico della cancelleria conseguenti all'annullamento e al rinvio; la Corte dispone gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- L'omesso interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1‑quater c.p.p. rappresenta una questione preliminare e potenzialmente assorbente: se la deroga non è adeguatamente motivata per il singolo indagato e per il singolo reato, il provvedimento cautelare può essere annullato.
- In procedimenti con più indagati e più reati, la deroga all'obbligo di interrogatorio non può essere decisa in termini meramente 'unitari' e generici: il giudice deve valutare la sussistenza della deroga sulla base della connessione tra reati (art. 12 c.p.p.) o di un concreto collegamento probatorio (art. 371 c.p.p.) rispetto alla posizione di ciascun indagato.
- Le intercettazioni ambientali e le captazioni effettuate tramite terzi richiedono rigoroso rispetto delle regole di legge (decreto del Gip quando necessario, terzietà del captante, spontaneità): violazioni sostanziali possono rendere le registrazioni inutilizzabili.
- La valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari deve essere autonoma, motivata e non limitarsi alla mera trascrizione o richiamo degli atti di indagine; il riesame deve esaminare le argomentazioni difensive in modo puntuale.
- Per l'applicazione di misure restrittive è necessaria la dimostrazione di un rischio attuale e concreto (pericolo di recidiva, inquinamento probatorio, fuga); fatti remoti, carenza di precedenti e l'esistenza di misure meno afflittive devono essere valutati e motivati espressamente.
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