Cassazione Penale, Sentenza n. 27031/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/11/2021 che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di truffa (sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia del 10/01/2019), deducendo la violazione di legge per non aver dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione alla data del 06/08/2020. Petito sosteneva che non poteva essere computata la recidiva perché questa era stata ritenuta "equivalente" alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione giurisprudenziale secondo cui, quando la recidiva è stata riconosciuta ed è stata ritenuta equivalente alle attenuanti, essa si considera comunque applicata e rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione (anche se subvalente nel bilanciamento). Pertanto non è stata riconosciuta l'estinzione per prescrizione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è stata interpretata in senso tale che la recidiva, anche se considerata "equivalente" o subvalente rispetto ad attenuanti generiche, si considera comunque applicata e rilevante ai fini del computo della prescrizione quando ha effetto speciale.
Applicato per la conseguenza processuale: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, qui quantificata in euro 3.000.
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Richiamato in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto): il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Quando il giudice riconosce la recidiva e la ritiene "equivalente" rispetto ad attenuanti generiche, la recidiva si considera comunque applicata e può influire sul calcolo della prescrizione.
- Per ottenere il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione, l'argomentazione difensiva deve dimostrare che la recidiva non è stata applicata in alcun effetto giuridico rilevante (non solo che sia stata bilanciata), o che il computo dei termini è altrimenti errato.
- In sede di impugnazione è essenziale contestare la motivazione del giudice sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: se il giudice ha "paralizzato" un'attenuante a favore della recidiva, quella recidiva è considerata applicata ai fini della prescrizione.
- È opportuno verificare con cura le date utili per il calcolo della prescrizione e produrre eventuali documenti o deduzioni precise che dimostrino l'estinzione maturata prima della pronuncia impugnata.
- Se si vuole evitare che la recidiva incida sulla prescrizione, il difensore dovrebbe chiedere un'istruttoria motivata che chiarisca se la recidiva è stata effettivamente applicata e con quale effetto, e proporre specifiche deduzioni sul calcolo del termine prescrizionale.
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