Cassazione Penale, Sentenza n. 20290/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La questione decisiva è stata però la maturazione del termine prescrizionale: il reato previsto dall'art. 186 c.d.s., commesso il 09/07/2015, è risultato estinto per prescrizione. La Cassazione ha ritenuto che l'esistenza di una causa estintiva del reato impedisca l'esame dei motivi di ricorso sul merito, poiché ogni pronuncia favorevole sui motivi comporterebbe rinvio e prosecuzione del processo, incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria dell'estinzione per prescrizione. Inoltre non è stata ritenuta applicabile, in questa sede, la disposizione dell'art. 129, ultimo comma, c.p.p., non essendo evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità previste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conseguentemente è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata in sede penale, rimettendo alla competenza esclusiva del Prefetto (ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s.) l'accertamento e la prosecuzione del relativo procedimento amministrativo. Disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Modena per i provvedimenti di sua competenza.
Norme richiamate
Il reato di guida in stato di alterazione (art. 186 c.d.s.) contestato con evento del 09/07/2015 è stato dichiarato estinto per prescrizione; questa estinzione determina l'impossibilità di proseguire il processo penale.
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato per prescrizione comporta che la competenza esclusiva a procedere sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria spetti al Prefetto; la Corte ha perciò eliminato la sanzione accessoria imputata nel processo penale e rimesso la materia all'autorità amministrativa.
art. 129, ultimo comma, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto non applicabile tale norma in sede di cassazione perché non risultava evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità ivi previste; pertanto non è stata pronunciata una decisione di non punibilità alternativa alla declaratoria di prescrizione.
Massime di principio
- Se il reato risulta estinto per prescrizione, la Corte di cassazione deve dichiarare immediatamente l'estinzione e ciò preclude l'esame del merito del ricorso.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione comporta, se previsto dalla legge, l'annullamento senza rinvio della sentenza penale; non può quindi proseguire il processo penale dopo tale declaratoria.
- Quando il reato estinto riguarda violazioni del codice della strada con sanzioni amministrative accessorie, la competenza a decidere sull'applicazione di tali sanzioni passa al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s.; il giudice penale elimina la sanzione accessoria e trasmette gli atti all'autorità amministrativa.
- La disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. (non punibilità per cause specifiche) non può essere richiamata in cassazione a meno che non risulti in modo evidente e documentato il ricorrere di tali cause; in mancanza, prevale la declaratoria di prescrizione se questa è accertata.
- In casi simili è opportuno verificare con attenzione i termini di prescrizione e la loro decorrenza, poiché la dichiarazione di prescrizione cambia radicalmente l'ulteriore percorso processuale e amministrativo.
Testo integrale
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