Cassazione Civile, Ordinanza n. 12812/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta in una procedura esecutiva immobiliare. La società esecutata contestava, da un lato, l'esistenza di un valido titolo esecutivo in capo al creditore procedente e, dall'altro, la regolarità dell'iscrizione ipotecaria su uno dei mappali pignorati, assumendo che tale particella fosse di proprietà di terzi. Deduceva inoltre la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in pool nel 2006, anche per violazione del limite di finanziabilità, e sosteneva che il titolo esecutivo non le fosse stato notificato. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo irrilevante la presenza di un bene di terzi nell'ipoteca, insussistente il superamento del limite di finanziabilità e valido il mutuo come titolo esecutivo. In cassazione il ricorrente, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciava violazione degli artt. 474, 479 e 480 c.p.c., 41 t.u.b. e 1418, 1419, 1424 c.c., lamentando che il rigetto dell'opposizione avesse implicitamente respinto anche il capo relativo all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. fondato sulla mancata notificazione del titolo esecutivo; in memoria aggiungeva che l'opposizione all'esecuzione era stata rigettata con sentenza successiva non impugnata e chiedeva compensarsi le spese per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che non fosse stata allegata né provata l'osservanza del termine perentorio di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; al contrario, sulla base delle date di notifica del precetto e del pignoramento, l'opposizione proposta mesi dopo è stata considerata tardiva, con conseguente decadenza rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità. In secondo luogo, ha ritenuto inammissibile il ricorso quanto al capo dipendente sulla mancata notifica del titolo esecutivo, perché tale censura era destinata a restare travolta dagli effetti della decisione resa sul capo pregiudiziale concernente la validità del mutuo fondiario. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Per l'opposizione agli atti esecutivi vale il termine perentorio di venti giorni; il suo mancato rispetto comporta decadenza, rilevabile anche in sede di legittimità, e la questione attiene alla proponibilità dell'azione.
Richiamato come norma concernente il titolo esecutivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per tardività dell'opposizione e per la dipendenza del capo impugnato.
Richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo; la doglianza è stata dichiarata inammissibile in quanto dipendente da un capo pregiudiziale.
Richiamato insieme alle norme sul titolo e sul precetto, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità del mutuo fondiario per asserita violazione del limite di finanziabilità; la Corte non ha accolto la censura.
Invocato come norma sulla nullità del contratto di mutuo; la Corte non ha esaminato il merito della nullità per la declaratoria di inammissibilità.
Richiamato in funzione della dedotta nullità parziale/estensiva del contratto, senza accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente in tema di conversione del negozio, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha affermato che il capo dipendente subisce gli effetti della pronuncia resa sul capo pregiudiziale, sicché la censura sulla mancata notifica del titolo resta travolta dalla decisione sulla validità del mutuo.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17 l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è soggetta a un termine perentorio di venti giorni; la sua tardiva proposizione determina decadenza ed è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, perché incide sulla proponibilità stessa dell'azione.
- Quando un capo di ricorso è logicamente dipendente da un capo pregiudiziale deciso in senso sfavorevole, la censura sul capo dipendente è inammissibile o comunque resta travolta dagli effetti della decisione sul capo pregiudicante.
- In sede di cassazione la parte che invochi la tempestività di un'opposizione o l'esistenza di una diversa decorrenza del termine deve allegare e provare i fatti dai quali tale tempestività discende; in mancanza, la Corte può rilevare la tardività sulla base degli atti richiamati nel ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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