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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33466/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione a condotte di spaccio di hashish. Il ricorrente ha censurato tale qualificazione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze del tutto generiche, osservando che la decisione impugnata aveva correttamente applicato il criterio consolidato secondo cui la fattispecie di fatto lieve va valutata considerando congiuntamente tutti i parametri di legge, ossia dato qualitativo e quantitativo della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Nel caso concreto, il dato ponderale (97 grammi di hashish, pari a 701 dosi singole) e le modalità organizzate dello spaccio tramite piattaforme digitali sono stati considerati elementi incompatibili con il comma 5, in assenza di ulteriori elementi favorevoli idonei a sostenere una diversa qualificazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti va valutata alla luce di tutti i parametri di legge; un indice negativamente assorbente, come il dato quantitativo rilevante o le modalità organizzate della condotta, può da solo escludere la lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi: qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Se uno degli indici richiesti dalla legge risulta negativamente assorbente, esso può da solo impedire il riconoscimento del fatto lieve, rendendo irrilevanti eventuali altri elementi favorevoli.
  • Le doglianze contro la qualificazione del fatto come non lieve devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito; censure generiche non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • L'organizzazione dello spaccio mediante strumenti o piattaforme digitali può costituire un indice di non lieve entità, specie se associata a un rilevante dato ponderale della sostanza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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