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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37869/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione proposta da Stefano Artioli contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, pur riducendo la pena, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 646 c.p. I tre motivi dedotti sono: 1) presunta illogicità della motivazione e carenza di prova riguardo agli assegni "consegnati in bianco" e alla "altruità" della cosa, atteso che i bonifici/assegni risultavano intestati a Artioli; 2) vizio di legge per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza valutare preliminarmente la reale capacità economica dell'imputato, che lamenta redditi saltuari, proponendo in alternativa lavoro di pubblica utilità ex art. 165 c.p.; 3) errata qualificazione giuridica del fatto: a detta della difesa la condotta avrebbe dovuto integrarsi nel reato di truffa e non in quello di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato. Sul primo motivo ha ritenuto congrua e convincente la motivazione dei giudici di merito: le vittime avevano spiegato che, per volontà dell'imputato, i premi erano versati tramite assegni consegnati in bianco che poi l'imputato ha fatto valere e le indagini della Guardia di finanza hanno accertato l'assenza di versamento all'agenzia e l'accredito sui conti di Artioli; la difesa non ha fornito specifiche e circostanziate contestazioni documentali. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato l'interpretazione di cui all'art. 165 c.p.: la condizione della sospensione relativa al pagamento del risarcimento è legittima e l'accertamento dell'impossibilità di adempiere è competenza del giudice dell'esecuzione; gravava sull'imputato l'onere di produrre elementi probatori sulle sue condizioni economiche, che non sono emersi. Sul terzo motivo la censura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello; inoltre la Corte ha confermato che la fattispecie rientra nell'appropriazione indebita quando il mandatario, disponendo di somme del mandante con vincolo di destinazione, le destina a fini diversi violando la fiducia. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili nel presente grado.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La Corte riafferma che il delitto di appropriazione indebita ricorre quando il mandatario, avendo disponibilità di somme del mandante con vincolo di destinazione, le destina a fini diversi violando il rapporto fiduciario

  • art. 165 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio; il giudice della cognizione non è tenuto a verificare preliminarmente la capacità economica del condannato, la verifica dell'impossibilità di adempiere spetta al giudice dell'esecuzione

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama l'inammissibilità dei motivi nuovi in cassazione che non siano stati tempestivamente dedotti in grado d'appello (limite alla novazione di censure in Cassazione)

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo alla necessità che questioni di diritto non sollevate in appello non possano essere introdotte in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento (richiami procedurali sul rito di trattazione)

Massime di principio

  • In materia penale la Corte di Cassazione non è sede per riesaminare in modo gratuito questioni di fatto già valutate e risolte dai giudici di merito: le censure meramente riproduttive delle stesse ragioni già esaminate sono inammissibili o destinate al rigetto
  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di somme a titolo risarcitorio, il giudice di merito non è obbligato a compiere una verifica approfondita delle condizioni economiche dell'imputato; l'onere probatorio circa l'impossibilità di adempiere grava sull'imputato e la valutazione definitiva spetta al giudice dell'esecuzione
  • La qualificazione giuridica dei reati deve essere tempestivamente contestata nei gradi di merito: questioni di diritto non sollevate in appello risultano inammissibili in Cassazione
  • L'appropriazione indebita del mandatario sussiste quando emergono elementi che dimostrano la disponibilità di somme con vincolo di destinazione e la successiva destinazione a fini diversi, anche se formalmente i pagamenti appaiono intestati al mandatario
  • Le contestazioni sulla prova documentale (es. assegni "in bianco") richiedono specificità e riferimenti puntuali agli atti; affermazioni generiche o non documentate dal ricorrente sono destinate a non essere recepite

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