Cassazione Civile, Ordinanza n. 13353/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della banca controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della banca intimata rimasta non costituita.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società immobiliare aveva proposto opposizione a precetto avverso l'atto di intimazione al pagamento notificato dalla banca; l'opposizione era stata rigettata in primo grado e l'appello era stato respinto dalla Corte d'appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma la Corte di cassazione ha ritenuto superfluo esaminare nel dettaglio le censure perché il ricorso risultava tardivo: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 7 agosto 2023 e non notificata, sicché operava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. Non si applicava però la sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione, materia esclusa dalla sospensione ex art. 3 della L. n. 742/1969 e art. 92 r.d. n. 12/1941. Ne è derivato che il termine è scaduto il 7 febbraio 2024, mentre il ricorso è stato notificato solo il 28 febbraio 2024.
Norme richiamate
In mancanza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione va proposto nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
La sospensione feriale ordinaria dei termini processuali è prevista dal 1 al 31 agosto, ma non opera se la controversia rientra tra quelle escluse.
Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione dei termini nel periodo feriale.
Tra le controversie escluse dalla sospensione feriale sono comprese le opposizioni all'esecuzione, ivi inclusa l'opposizione a precetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della decisione.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie escluse dalla legge, tra cui le opposizioni all'esecuzione e, per espressa inclusione, l'opposizione a precetto.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione in materia di opposizione all'esecuzione occorre calcolare il termine lungo senza l'aggiunta dei giorni di sospensione feriale.
- La tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese in favore della parte costituita vittoriosa e, se ricorrono i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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