Cassazione Penale, Sentenza n. 26864/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per appropriazione indebita di euro 38.090,00 (prelevati dal conto di Vera Aliberti). Due motivi dedotti: 1) censura per presunta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., sostenendo che il ricorrente non avesse un vero obbligo di facere nei confronti della persona offesa; 2) mancata motivazione del giudice di merito in ordine al diniego dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione), nonostante l'imputato fosse incensurato e avesse sollevato specifico motivo in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., avendo accertato che l'imputato era stato incaricato (pur a titolo gratuito) di prelevare e consegnare il denaro, configurando un obbligo di facere e un rapporto di fiducia idoneo ad agevolare la commissione del reato; la gratuità del servizio non esclude l'aggravante. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che l'imputato non si era confrontato con la motivazione del giudice di primo grado (che aveva negato i benefici per prognosi negativa dovuta al comportamento post delictum: mancato risarcimento, mancata scusa e mancata ammissione), rendendo il motivo d'appello generico e la doglianza priva di interesse. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.
L'aggravante dell\'abuso della prestazione d\'opera comprende non soltanto il rapporto di lavoro retribuito ma qualsiasi rapporto che comporti un obbligo di facere o instauri un rapporto di fiducia idoneo ad agevolare la commissione del fatto; rileva a prescindere dal titolo oneroso o gratuito della prestazione.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile, valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Cass. Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, Rv. 278720
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la nozione di 'abuso di relazioni di prestazione di opera' ricomprende rapporti che comportino obbligo di facere e rapporti di fiducia, anche al di fuori del contratto di lavoro.
Cass. Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Rv. 265878
Principio secondo cui, in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello ab origine manifestamente infondato, per carenza di interesse dell\'impugnante.
Massime di principio
- L\'aggravante di cui all\'art. 61 n. 11 c.p. può essere applicata anche quando la prestazione sia resa gratuitamente: conta l\'esistenza di un obbligo di facere o di un rapporto di fiducia che agevoli il reato, non il titolo oneroso della prestazione.
- In sede d\'appello e poi in cassazione è fondamentale confrontarsi esplicitamente con la motivazione di primo grado; motivi generici o che non reagiscono alle specifiche argomentazioni del giudice di merito rischiano di essere ritenuti privi di interesse e quindi inammissibili.
- Per ottenere benefici di legge (sospensione condizionale, non menzione) occorre anche curare il comportamento post delictum (risarcimento, scuse, ammissione): la loro assenza può giustificare una prognosi negativa e il diniego dei benefici.
- In caso di ricorso inammissibile si può essere condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; quindi è importante verificare la specificità e l\'utilità pratica del motivo di impugnazione prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Nel redigere i motivi di cassazione è necessario specificare punti di fatto e diritto e dimostrare il nesso tra il vizio dedotto e la motivazione impugnata; la genericità dei motivi è causa frequente di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26780/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26786/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26787/2022 del 12/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →