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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20186/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta sottoposizione a custodia in carcere a decorrere dal 7/12/2010, nonostante successiva assoluzione definitiva (sentenza Corte di appello di Firenze 20/12/2021, irrev. 6/5/2022). In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la riparazione: a suo avviso i giudici della riparazione avevano valorizzato fatti non provati nel giudizio di merito (es. identificazione nelle intercettazioni), avevano fatto riferimento a rapporti di frequentazione/convivenza con soggetti ritenuti dediti al traffico di stupefacenti relativi a un periodo diverso da quello rilevante, e avevano utilizzato elementi non antecedenti al provvedimento cautelare (condanna successiva, mancato possesso di documenti al momento dell'arresto) per ritenere sussistente la colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che i giudici della riparazione hanno indebitamente valorizzato circostanze escluse dal giudice della cognizione (in particolare la identificazione dell'imputato nelle intercettazioni, esclusa dalla perizia fonica) e fatti sopravvenuti rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo (condanna per fatti successivi; mancato possesso di documenti emerso dopo l'emissione della misura). La Corte ha inoltre ritenuto che la sola frequentazione/convivenza con la coindagata, non contestualizzata al periodo rilevante e non corredata da elementi che dimostrino la consapevolezza dell'attività illecita o una concausalità con l'adozione della misura, non poteva giustificare la valutazione di colpa grave. Di conseguenza, il provvedimento di rigetto della riparazione è stato annullato e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione è stata applicata richiedendo la sussistenza di 'colpa grave' del destinatario della misura quale causa concorrente dell'adozione del provvedimento; la Corte precisa però che la colpa grave non può essere desunta da fatti che il giudice della cognizione ha escluso o da eventi sopravvenuti al provvedimento cautelare.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74

    artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali sui reati di traffico di stupefacenti che costituivano l'addebito iniziale alla base della misura cautelare; la decisione sottolinea però che l'esito assolutorio rispetto a tali addebiti non può essere ribaltato mediante valutazioni successive che non erano state ritenute dal giudice di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale invocato dal ricorrente per esplicitare le censure; la Corte richiama il principio secondo cui il ricorso in materia di riparazione può dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nell'ordinanza di rigetto.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso: non è permesso fondare la colpa grave su circostanze positive nei confronti dell'imputato che sono state negate nel giudizio di merito.
  • La valutazione della colpa grave è ex ante e richiede che gli elementi ritenuti decisivi fossero già disponibili o percepibili al momento dell'adozione della misura; fatti sopravvenuti (es. condanne per fatti posteriori, accertamenti emersi dopo il provvedimento) non possono giustificare la misura originaria né l'assenza di riparazione salvo che non sia dimostrata una influenza causale antecedente.
  • La mera frequentazione o convivenza con soggetti indiziati di attività illecite non è, di per sé, prova di consapevolezza o complicità: è necessario dimostrare nessi temporali e probatori specifici che colleghino tale relazione all'apparenza di fondatezza delle accuse al momento dell'emissione della misura.
  • Le valutazioni foniche e altri accertamenti tecnici fatti nel giudizio di merito, se escludono elementi probatori (es. identificazione nelle intercettazioni), vincolano il giudice della riparazione che non può riqualificare quei risultati in senso contrario senza motivazione fondata.
  • In casi simili, per difendersi efficacemente dalle pretese di 'colpa grave' è utile evidenziare: a) la temporaneità degli elementi controversi (che non riguardavano il periodo della misura), b) l'esito degli accertamenti tecnici contrari all'identificazione, c) la mancata concatenazione causale tra comportamenti attribuiti e l'adozione del provvedimento cautelare.

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