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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16219/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un compendio originariamente unico e poi frazionato in due lotti, i due beni furono aggiudicati a soggetti diversi e trasferiti con decreti ex art. 586 c.p.c. In uno degli atti di trasferimento, e nell'avviso di vendita, compariva il riferimento a un diritto di passaggio da Via Novi in favore del lotto aggiudicato al ricorrente e a carico dell'altro lotto. Successivamente il giudice dell'esecuzione emise un decreto di correzione, poi opposto ex art. 617 c.p.c., con cui tale riferimento veniva eliminato. Il ricorrente censurava la decisione del tribunale che aveva ritenuto legittima la correzione, sostenendo: carenza di interesse a contraddire dei creditori; illegittima presenza in giudizio del professionista delegato; necessità del contraddittorio nel procedimento di correzione; tardività e inoppugnabilità dei decreti di trasferimento; nullità del decreto per provenienza da giudice diverso da quello tabellarmente designato; e, soprattutto, erroneità della ricostruzione sulla servitù di passaggio, che egli assumeva essere stata validamente trasferita e non eliminabile in via di correzione materiale.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e il quinto, ma ha accolto il quarto e il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha annullato il decreto di correzione emesso dal giudice dell'esecuzione, ordinando la cancellazione delle annotazioni a margine delle trascrizioni dei decreti di trasferimento. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, ma di una modifica sostanziale che alterava il contenuto del bene/diritto trasferito e contrastava con l'art. 586 c.p.c.; ha inoltre affermato che la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere anche in sede esecutiva, salvo volontà contraria inequivoca del giudice dell'esecuzione, qui non ravvisabile nei termini posti a fondamento del decreto correttivo.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse a contraddire dei creditori nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi è ritenuto, in via generale, sussistente per la loro qualità di litisconsorti necessari e per il loro interesse alla regolarità dell'atto esecutivo.

  • art. 288 c.p.c.

    il procedimento di correzione degli errori materiali non è lo strumento per modificare in modo sostanziale il contenuto di un decreto di trasferimento non contenzioso.

  • artt. 287 c.p.c. e 288 c.p.c.

    il procedimento di correzione è applicabile anche al processo esecutivo, ma solo per errori materiali e non per incidere sul contenuto concettuale o sostanziale della decisione/provvedimento.

  • art. 617 c.p.c.

    il decreto di trasferimento affetto da invalidità o da contestazioni sull'identificazione del bene o sulla sua estensione va censurato con opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge.

  • art. 586 c.p.c.

    il decreto di trasferimento deve ripetere la descrizione contenuta nell'ordinanza di vendita; non può essere corretto in modo da alterare ex post la corrispondenza tra bene posto in vendita e bene trasferito.

  • art. 1062 c.c.

    la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere anche quando la divisione in lotti sia disposta dal giudice dell'esecuzione, salvo che questi manifesti una volontà contraria inequivoca, ad esempio disponendo la rimozione di segni o opere apparenti.

  • art. 25 Cost.

    la censura sulla diversa persona fisica del giudice viene ricondotta a una violazione delle assegnazioni tabellari, non automaticamente sanzionata con nullità.

  • artt. 158 e 161 c.p.c.

    la violazione del principio di immutabilità del giudice, in assenza di specifica previsione, integra al più una irregolarità e non determina necessariamente nullità.

  • art. 484 c.p.c.

    richiamato per il principio di immutabilità del giudice nell'ambito dell'esecuzione forzata.

  • art. 490 c.p.c.

    l'avviso di vendita pubblicizza il bene e le sue caratteristiche, contribuendo a definire il perimetro della lex specialis della vendita forzata.

  • art. 591-bis c.p.c.

    il professionista delegato opera come ausiliario del giudice dell'esecuzione e nei limiti della delega, senza poter assumere posizioni di parte sulla fondatezza dell'opposizione.

  • art. 173-quater disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quadro del bando/avviso di vendita predisposto dal professionista delegato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella censura sulla disciplina del procedimento di correzione e sul contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, tutti i creditori della procedura sono litisconsorti necessari e, come tali, hanno interesse a contraddire in re ipsa sulla regolarità dell'atto esecutivo contestato.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche nel processo esecutivo, ma non può essere impiegato per incidere sul contenuto sostanziale del decreto di trasferimento o per modificare ex post il bene o il diritto trasferito.
  • Quando il decreto di trasferimento o gli atti della vendita forzata pongono una questione sull'identificazione del bene, sulla sua estensione o sui pesi e vantaggi inerenti, l'eventuale invalidità non si risolve in un errore materiale correggibile, ma va fatta valere con gli ordinari rimedi oppositivi.
  • Il decreto di trasferimento deve essere coerente con la descrizione del bene contenuta negli atti della vendita forzata; la lex specialis della vendita è data dall'insieme degli atti che la disciplinano e su cui gli offerenti fanno affidamento.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia può configurarsi anche nella vendita forzata con frazionamento in lotti, salvo che dagli atti del giudice dell'esecuzione emerga una volontà contraria inequivoca, idonea a escluderne la costituzione.
  • La diversa persona fisica che emetta il provvedimento nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, in difetto di espressa sanzione di nullità, integra al più una irregolarità se si lamenta la violazione delle assegnazioni tabellari.
  • Il professionista delegato non può assumere il ruolo di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, se non è titolare della posizione soggettiva dedotta in lite; può solo fornire chiarimenti sul proprio operato.
  • La correzione materiale non può essere usata per rimuovere un diritto già risultante dagli atti di vendita quando ciò comporti una modifica sostanziale della posizione dell'aggiudicatario o dell'assetto definito dal decreto di trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataProprietàServitù
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti realiContratti
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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