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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31507/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie sul riconoscimento del compenso ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto azionato, ritenendo decorrente la prescrizione dall'entrata in vigore della L. n. 370/1999. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione, aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c., ma con una motivazione riferita alla diversa questione dei medici specializzandi iscritti dopo il d.lgs. n. 257/1991, ritenendo corretta la borsa di studio prevista da tale decreto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme e principi in tema di risarcimento da mancato o tardivo recepimento di direttive comunitarie, oltre a plurime violazioni di norme interne e processuali, deducendo che la Corte d'appello aveva completamente equivocato il thema decidendum, pronunciandosi su una fattispecie diversa da quella devoluta; con il secondo motivo hanno censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente individuato la decorrenza della prescrizione dalla L. n. 370/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha osservato che l'ordinanza della Corte d'appello era priva di correlazione con il thema decidendum, perché aveva motivato sull'infondatezza della pretesa dei medici iscritti dopo il d.lgs. n. 257/1991, mentre l'oggetto del giudizio riguardava la prescrizione del diritto all'equa remunerazione per i medici iscritti prima del 1991. Tale scostamento integra un vizio proprio del provvedimento per carenza assoluta di motivazione in relazione ai motivi di appello effettivamente proposti. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    La dichiarazione di inammissibilità dell'appello è illegittima se la motivazione del provvedimento non è coerente con i motivi di appello e con il thema decidendum concreto.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato come parametro dei vizi dedotti in cassazione, in relazione alla violazione di legge, al vizio processuale e al vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il precedente secondo cui, nel caso di motivazione totalmente slegata dal thema decidendum, il vizio si configura come carenza di motivazione del provvedimento e non come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate per difetto di motivazione della decisione d'appello.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate per difetto di motivazione della decisione d'appello.

  • art. 2934 c.c.

    Invocato in relazione alla prescrizione del diritto al risarcimento.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato in relazione al momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    Invocato in relazione alla rilevabilità della prescrizione.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamato dai ricorrenti come fonte del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    Richiamato quale norma dalla quale il Tribunale aveva fatto decorrere la prescrizione secondo la censura dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    Richiamati dai ricorrenti a fondamento della responsabilità da mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in collegamento con gli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, Trattato UE

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela giudiziale dei diritti europei invocati.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme invocate a sostegno della pretesa risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello definisce l'impugnazione con una motivazione del tutto sganciata dalle questioni effettivamente devolute, il provvedimento è affetto da nullità per carenza assoluta di motivazione in relazione al thema decidendum e non può reggere in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. presuppone una valutazione coerente con i motivi di gravame e con la decisione impugnata; se il giudice si pronuncia su una fattispecie diversa da quella devoluta, la decisione è viziata.
  • Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo è manifestamente fondato e investe la correttezza strutturale del provvedimento d'appello, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti.
  • Il vizio derivante da motivazione completamente inconferente rispetto all'oggetto del giudizio va ricondotto alla carenza di motivazione del provvedimento, quale vizio proprio della legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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