Sentenza del 08/07/2015 n. 14203 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento IVA per il 2001, con cui l’Agenzia aveva contestato l’omessa regolarizzazione di operazioni imponibili e irrogato sanzioni per 7.168.910 euro. La società aveva sostenuto l’applicabilità dell’esenzione IVA prevista dalla legge n. 67/1988, art. 8, comma 35. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Milano, la CTR aveva accolto l’appello e annullato l’accertamento. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi, tutti per insufficiente motivazione: sulla qualificazione dell’operazione come distacco di personale, sul rimborso alle società fornitrici del solo costo del personale e sull’assenza di affitto di macchinari nel 2001.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato adeguatamente e accertato che vi erano un effettivo distacco di personale, il rimborso del solo costo del personale e nessun affitto di macchinari. Ha inoltre confermato che la prestazione, funzionale all’outsourcing del sistema informatico e del CED, rientrava nell’attività ausiliaria prevista dalla normativa e che era resa da una società del gruppo a un’altra società dello stesso gruppo: sussistevano quindi i presupposti oggettivo e soggettivo dell’esenzione IVA. Le censure dell’Agenzia erano inammissibili nella parte in cui chiedevano una nuova valutazione dei fatti e comunque infondate. È rimasto fermo l’annullamento dell’accertamento disposto dalla CTR; le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 133/1999, art. 6, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis
Sotto il profilo oggettivo, ritiene, infatti, la Corte che la prestazione svolta dal personale conferito in favore delle consorziate, sia funzionale alla fornitura del servizio in outsourcing del sistema informatico e del CED; la gestione dei servizi, anche informatici, è d'altronde, inclusa tra le attività indicate dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, lett. c) espressamente richiamata dalla norma agevolatrice. Sotto il profilo soggettivo, d'altronde, l'attività della contribuente va ricondotta nell'ambito della lettera a) della norma in esame, essendo il distacco del personale una prestazione resa, come nel caso è pacifico, da una società del gruppo in favore di altra società del medesimo gruppo.
L’esenzione IVA prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), si applica quando una società del gruppo rende a un’altra società dello stesso gruppo una prestazione ausiliaria, come il distacco di personale funzionale alla gestione in outsourcing di servizi informatici. Nel caso deciso erano soddisfatti sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo.
Decreto legislativo n. 385/1993, art. 59, comma 1, lett. c)
Sotto il profilo oggettivo, ritiene, infatti, la Corte che la prestazione svolta dal personale conferito in favore delle consorziate, sia funzionale alla fornitura del servizio in outsourcing del sistema informatico e del CED; la gestione dei servizi, anche informatici, è d'altronde, inclusa tra le attività indicate dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 59, lett. c) espressamente richiamata dalla norma agevolatrice.
La gestione di servizi, compresi quelli informatici, rientra tra le attività ausiliarie richiamate dalla disciplina dell’esenzione; una prestazione di personale funzionale all’outsourcing informatico può pertanto soddisfare il requisito oggettivo.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, può investire il risultato dell'accertamento dei fatti e della loro valutazione, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, soltanto nei limiti del controllo del processo logico seguito da quel giudice per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione: riguarda il percorso logico e gli eventuali errori di diritto o vizi di ragionamento.
Massime di principio
- Per applicare l’esenzione prevista per prestazioni ausiliarie infragruppo occorre verificare sia la natura della prestazione sia il rapporto tra prestatore e destinatario: la prestazione deve rientrare nelle attività ausiliarie contemplate dalla norma ed essere resa tra soggetti che soddisfano il requisito soggettivo previsto.
- Il distacco di personale può rientrare nell’esenzione quando è effettivo, funzionale a un’attività ausiliaria contemplata dalla legge e reso da una società del gruppo a un’altra società del medesimo gruppo. La denominazione contrattuale, da sola, non è decisiva: rilevano le caratteristiche concrete dell’operazione e le prove disponibili.
- In Cassazione, la censura di motivazione non può ridursi alla richiesta di rivalutare le prove o preferire una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorrente deve indicare specificamente le circostanze decisive trascurate e i concreti vizi logici o giuridici della motivazione.
- La disciplina prevista per prestazioni rese da consorzi a consorziati o soci non si estende automaticamente a una prestazione infragruppo resa da una società a un’altra: occorre individuare la fattispecie normativa effettivamente corrispondente ai soggetti e all’operazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14190 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14192 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14194 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14196 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14198 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2015Sentenza del 08/07/2015 n. 14202 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →