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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28036/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per la contravvenzione prevista dall'art. 279 d.lgs. 152/2006, contestando l'interpretazione giuridica della nozione di "stabilimento": sosteneva che i tre capannoni fossero funzionalmente indipendenti e situati su particelle diverse, perciò non potevano essere considerati un unico stabilimento e il computo dei capi non avrebbe dovuto sommare gli animali presenti in tutti e tre i capannoni (il che avrebbe portato al superamento della soglia di 1000 capi). Il ricorso denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per motivi di diritto relativi alla corretta interpretazione della norma.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale, che ha applicato la definizione di "stabilimento" prevista dall'art. 267 d.lgs. 152/2006: il requisito decisivo è l'unitarietà del ciclo produttivo sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, non la pluralità o autonomia fisica dei singoli impianti. Essendo incontestata la gestione unitaria e risultando un registro di stalla unitario e la sequenzialità dei codici identificativi ASL, i tre capannoni costituiscono un unico stabilimento e il numero di capi è da computarsi sommando gli animali presenti in tutti e tre. Perciò la condanna originale è confermata nei suoi effetti, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 279 d.lgs. 152/2006

    Norma di riferimento per la contravvenzione contestata; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della sanzione dipenda dal computo dei capi nell'unità di stabilimento secondo la definizione normativa.

  • art. 267, lett. h) d.lgs. 152/2006

    "per \"stabilimento\" si intende il \"complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni\""

    La Corte ha interpretato che l'elemento decisivo è l'unitarietà del ciclo produttivo e la direzione di un unico gestore; pertanto più capannoni, pur autonomi funzionalmente o ubicati su particelle diverse, costituiscono un unico stabilimento se soggetti a gestione unitaria.

  • art. 267, lett. i) d.lgs. 152/2006

    "\"impianto\" come \"il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio\""

    La norma distingue tra impianto (unità operativa autonoma) e stabilimento (complesso unitario); la Corte ha ritenuto irrilevante la pluralità di impianti all'interno dello stesso stabilimento ai fini del computo dei capi.

  • art. 269, comma 1 d.lgs. 152/2006

    "l'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento", "i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni"

    La Corte ha richiamato questa disposizione per sottolineare che l'autorizzazione e i relativi obblighi si riferiscono allo stabilimento nel suo complesso, rafforzando l'interpretazione di unitarietà anche quando vi siano più impianti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Articolo invocato come motivo di ricorso in cassazione (violazione di norme di diritto). La Corte lo ha ritenuto infondato sulla base della corretta interpretazione normativa effettuata dal giudice a quo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'addebito delle spese in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento e versi una somma alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte come parametro per valutare l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso e per motivare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Quando più strutture (capannoni, impianti) sono gestite da un unico centro decisionale costituiscono, ai sensi del d.lgs. 152/2006, un unico "stabilimento" anche se fisicamente separate o su particelle diverse.
  • La pluralità o l'autonomia funzionale dei singoli impianti non esclude la ricorrenza di un unico stabilimento; per il computo delle soglie (es. numero di capi) si sommano gli elementi presenti nell'intero stabilimento.
  • Documenti gestionali unitari (registro di stalla unico, codici identificativi ASL sequenziali) sono indizi rilevanti e probanti dell'unitarietà gestionale e produttiva.
  • Non è ammesso il frazionamento artificioso dell'attività in più unità produttive per eludere soglie e obblighi autorizzatori previsti dalla normativa ambientale.
  • In sede di cassazione è necessario contestare non solo la qualificazione giuridica ma anche i fatti probatori specifici; ricorsi generici o basati su interpretazioni alternative non fondate sui fatti documentali sono a rischio di inammissibilità.

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