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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43070/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati connessi all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso), bancarotta e intestazione fittizia di beni. L'imputato era contestato quale capo di una articolazione della 'ndrangheta lombarda (prov. Como e Varese, c.d. "famiglia Salerni-Ficarra"). Il ricorso per cassazione deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 416-bis per mancata prova dell'organicità del gruppo alla 'ndrangheta storica e assenza di riti/regole di affiliazione; (2) contraddittorietà e vizio di motivazione rispetto al comma 2 dell'art. 416-bis: i giudici avrebbero riconosciuto la partecipazione associativa ma escluso il reato-fine (capo 4, estorsione a Pravisano), così negando la riserva di violenza imputata al Carlino; (3) inosservanza dell'art. 192, comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione per insufficiente valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Ficarra (genericità, mancanza di riscontri) e mancanza di confronto con le dichiarazioni di Pravisano; inoltre si rileva apparente contraddizione circa la provenienza delle somme e la configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) il Tribunale ha fornito motivazione esaustiva e documentata sull'organicità della "famiglia Salerni-Ficarra" alla 'ndrangheta lombarda, fondandosi su ricostruzione delle strutture, relazioni con articolazioni calabresi, indagini e precedenti provvedimenti giudiziari; la partecipazione all'associazione mafiosa è interpretata in senso "a forma libera", non richiedendo rituali di affiliazione; (2) l'esclusione di una specifica condotta estorsiva (capo 4) non rende contraddittoria la ricostruzione della partecipazione associativa: vi erano numerosi altri indizi e condotte-fine che supportavano la misura e l'apporto di violenza dell'indagato al gruppo; (3) il Tribunale ha effettivamente valutato e confrontato le dichiarazioni del Ficarra con altre fonti (Pravisano, intercettazioni), riscontrandone elementi utili e non manifestando vizi logici evidenti; la contestata affermazione sulla impossibilità di specificare la provenienza delle somme è stata correttamente richiamata in termini di compatibilità con la giurisprudenza sui trasferimenti fraudolenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che la partecipazione all'associazione mafiosa può essere "a forma libera" e non richiede necessariamente riti o formali atti di affiliazione: è sufficiente l'inserimento nel gruppo e la consapevolezza dell'utilizzo di metodi mafiosi

  • art. 416-bis, comma 2 cod. pen.

    Anche se un specifico reato-fine contestato viene escluso, ciò non esclude la riconducibilità della persona all'associazione mafiosa se permangono gravi indizi, compresi apporto di violenza e altre condotte criminose

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni dei collaboratori/vittime devono essere valutate nel contesto e confrontate con gli altri elementi investigativi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia effettuato una valutazione critica e congrua delle dichiarazioni del Ficarra

  • art. 512-bis cod. pen.

    La mancata specificazione assoluta della provenienza di somme non impedisce, in sé, di considerare configurabile il trasferimento fraudolento di valori se esistono elementi di compatibilità con la giurisprudenza sul fenomeno

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'automatica condanna alle spese processuali del ricorrente se il ricorso viene rigettato; applicata dalla Corte a carico del Carlino

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018 (Galati)

    La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi

    La Corte richiama il principio per ribadire che l'assenza di rituali di affiliazione non esclude la partecipazione all'associazione mafiosa

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione mafiosa puo' essere provata anche senza dimostrazione di riti o formali atti di affiliazione: basta l'inserimento nel gruppo e la consapevolezza dell'uso di metodi mafiosi
  • La sussistenza di gravi indizi di appartenenza associativa non dipende dall'accertamento di un singolo reato-fine: l'esclusione di una specifica contestazione non annulla l'insieme probatorio che giustifica misure cautelari
  • Le dichiarazioni dei collaboratori o di parti offese devono essere valutate nel loro complesso e confrontate con riscontri esterni; la magistratura deve motivare il giudizio di attendibilità ma non e' obbligata a rigettare dichiarazioni per la sola genericità se esistono riscontri
  • La prova dell'inserimento di un sottogruppo in un'organizzazione più ampia può fondarsi su elementi strutturali, relazioni operative, scambi con articolazioni territoriali e precedenti provvedimenti giudiziari
  • L'impossibilità di determinare con precisione la provenienza di somme o beni non impedisce automaticamente l'integrazione di reati connessi a trasferimenti fraudolenti se la circostanza è compatibile con il quadro probatorio complessivo
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle norme sulle spese processuali (art. 616 c.p.p.), che possono tradursi in condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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