Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40362/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo (decreto 'genetico') eseguito anche sui loro veicoli. Contestavano in particolare: la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 321, comma 2 c.p.p. (mancata motivazione sul periculum in mora); la possibilità di estendere per analogia in bonam partem gli effetti dell'annullamento disposto dal Tribunale del riesame per altri soggetti (richiamando l'art. 587 c.p.p.); l'illegittima integrazione postuma della motivazione da parte del Giudice; la carenza o assertività della motivazione relativa al periculum in mora; e, in subordine, che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto verificare l'omologia delle posizioni e applicare la stessa regola giuridica già adottata per altri soggetti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato rigettandolo. Ha ritenuto che: non è possibile applicare analogicamente decisioni giudiziarie favorevoli rese in altri procedimenti; la nullità del decreto di sequestro per mancanza di motivazione concernente fumus o periculum in mora è una nullità a regime intermedio/relativa che deve essere eccepita tempestivamente con il riesame, pena la decadenza; tale nullità non può essere dedotta per la prima volta con l'istanza di revoca né con l'appello cautelare reale; il Giudice per le indagini preliminari che rigetta la revoca deve motivare sulla persistenza del periculum in mora e quella motivazione è impugnabile con appello cautelare reale, ma non equivale all'integrazione del decreto genetico; l'effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.) non opera automaticamente nei confronti dei non impugnanti, richiedendo procedimento unitario e assenza di motivi personali, e non reintegra soggetti decaduti; parte della doglianza è inammissibile perché la cassazione nelle misure reali è limitata ai soli motivi di violazione di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256

    Riferimento al reato per il quale era stato disposto il sequestro preventivo (reato ambientale contestato agli indagati).

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259, comma 2

    Richiamata la possibile confisca obbligatoria dei beni, motivo per cui i mezzi sono stati sequestrati.

  • codice di procedura penale, art. 321, comma 2

    Prescrive la necessità della motivazione in ordine al periculum in mora; la Corte richiede che il Giudice motivi specificamente sulla persistenza del pericolo in caso di rigetto della revoca.

  • codice di procedura penale, art. 587

    1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. 2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. 3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al Responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena Pecuniaria. 4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

    La norma non consente un'estensione automatica degli effetti favorevoli a soggetti non impugnanti quando quest'ultimi hanno perso la possibilità di eccepire vizi formali (decadenza); l'estensione richiede che il procedimento sia unitario e che i motivi non siano personali.

  • codice di procedura penale, art. 324, comma 7

    Richiamato nel quadro dei limiti al controllo del riesame sulle misure reali; impedisce al Tribunale del riesame di integrare retroattivamente la motivazione mancante del provvedimento genetico.

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    Collegato al divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento applicativo e al ruolo specifico del riesame nel controllo formale.

  • codice di procedura penale, art. 292

    Riferito alla nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza di motivazione; la giurisprudenza qualifica tale nullità come a regime intermedio o relativa, ma comunque soggetta a decadenza se non tempestivamente eccepita.

  • codice di procedura penale, art. 182, comma 3

    Stabilisce termini a pena di decadenza per l'eccezione di nullità relativa di atti incidentali; la Corte applica il principio al decreto genetico per imporre la deducibilità in sede di riesame.

  • codice di procedura penale, artt. 325 e 606, comma 3

    Richiamati in ordine all'inammissibilità di deduzioni che configurano un vizio di motivazione onnicomprensiva nelle misure reali: la cassazione in materia cautelare reale è limitata ai soli motivi di violazione di legge, per cui deduzioni sulla manifesta illogicità della motivazione possono essere inammissibili se non tradotte in specifiche questioni di diritto.

Massime di principio

  • La nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo (fumus o periculum in mora) deve essere eccepita tempestivamente con il riesame; se non sollevata nei termini la parte decade e non può essere rilevata d'ufficio in seguito.
  • L'istanza di revoca può contestare profili sostanziali e fatti sopravvenuti senza limiti temporali, ma non è lo strumento corretto per proporre per la prima volta eccezioni su vizi formali del provvedimento genetico che rientrano nell'ambito del riesame.
  • Il Giudice che rigetta la revoca è tenuto a motivare specificamente sulla persistenza del periculum in mora; tale motivazione costituisce la risposta all'istanza ed è impugnabile con appello cautelare reale, senza essere considerata integrazione retroattiva del decreto genetico.
  • L'effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.) non reintegra soggetti che hanno decaduto dal diritto di impugnare; la sua applicazione richiede che il procedimento sia unitario, che i motivi non siano personali e che non vi sia stata decadenza di parte.
  • Non è possibile ottenere l'applicazione analogica di decisioni favorevoli rese in procedimenti diversi quando la parte abbia perso per decadenza la possibilità di eccepire il vizio; le decisioni giudiziarie non si applicano per analogia tra procedimenti.
  • In sede di Cassazione sulle misure cautelari reali l'impugnazione è efficace solo per questioni di violazione di legge: censure meramente valutative o di presunta illogicità della motivazione possono essere inammissibili se non inquadrate come questioni di diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.