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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07544/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci / fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento prefallimentare promosso da un fallimento creditore, che chiedeva di accertare l'esistenza di una società di fatto tra tre società in liquidazione e di dichiararne il fallimento, con estensione anche alle singole società e ai loro soci illimitatamente responsabili; in subordine chiedeva il fallimento di una sola società. Il tribunale accoglieva la domanda principale. In sede di reclamo, però, la corte d'appello dichiarava la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento perché uno dei rappresentanti legali delle società convenute era deceduto prima dell'introduzione del procedimento e le società interessate non si erano validamente costituite, con conseguente invalidità della vocatio in ius e mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La curatela del fallimento della società di fatto ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza di reclamo per violazione dell'art. 18, comma 6, l. fall., sostenendo che il reclamo non era stato notificato a tutte le parti del primo grado; (2) violazione degli artt. 101 c.p.c. e 15, comma 3, l. fall., per avere la corte d'appello trascurato che ricorso e decreto erano stati notificati regolarmente; (3) violazione degli artt. 78, 101 c.p.c. e 15 l. fall., per avere ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale per le società prive del legale rappresentante; (4) violazione dell'art. 18 l. fall. per non avere la corte d'appello esaminato la domanda subordinata di fallimento della società individuale, in ragione del pieno effetto devolutivo del reclamo. Veniva poi formulato un quinto motivo meramente consequenziale sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi, affermando che: nel reclamo ex art. 18 l. fall. il litisconsorzio necessario tra le parti del primo grado impone l'integrazione del contraddittorio solo se il rapporto processuale si sia validamente instaurato; quando invece una parte necessaria non sia stata validamente evocata in primo grado, il problema è a monte e la nullità della vocatio in ius comporta la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; inoltre, una società senza rappresentante legale non può essere convenuta senza la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. e la semplificazione notificatoria dell'art. 15 l. fall. non consente di elidere tale esigenza. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la ricorrente non aveva indicato se e come la domanda subordinata fosse stata effettivamente riproposta in sede di reclamo, difettando così di specificità la censura. Ha considerato non autonomo il quinto motivo sulle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della curatela ricorrente alle spese in favore dei soci resistenti e compensazione delle spese nei confronti del fallimento che aveva aderito al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 6, l. fall.

    Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento va notificato al curatore e alle altre parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; la norma configura un litisconsorzio necessario e, se manca la notifica a una di esse, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 331 c.p.c.

    In presenza di mancata notifica del reclamo a una parte necessaria che abbia validamente partecipato al primo grado, la corte d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    La nullità della vocatio in ius di un litisconsorte necessario impone la rimessione della causa al primo giudice; l'integrazione del contraddittorio in appello non ha funzione sanante rispetto a tale nullità.

  • art. 78 c.p.c.

    Se una società è priva del rappresentante legale, per convenirla in giudizio occorre la nomina di un curatore speciale ad processum; in difetto, il processo è affetto da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio, ma la Corte ritiene infondata la censura perché la questione riguarda la validità originaria della vocatio in ius.

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    La semplificazione del procedimento notificatorio prevista dalla norma non consente di notificare l'atto a una società priva di rappresentante legale, poiché resta necessario garantire un contraddittorio validamente instaurato.

  • art. 346 c.p.c.

    Nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. opera la regola della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite, dovendo la parte interessata manifestare espressamente la volontà di farle esaminare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla norma.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento il contraddittorio ha natura di litisconsorzio necessario tra le parti che hanno partecipato validamente al primo grado; se manca la notificazione del reclamo a una di esse, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando la nullità riguarda la vocatio in ius di un litisconsorte necessario non validamente evocato in primo grado, il rimedio non è la mera integrazione del contraddittorio in appello, ma la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
  • Una società priva del proprio rappresentante legale non può essere utilmente convenuta senza la previa nomina di un curatore speciale ad processum; in mancanza, l'atto introduttivo e il processo sono nulli per difetto di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.
  • La disciplina speciale della notificazione nel procedimento prefallimentare non consente di prescindere dai presupposti minimi di validità della vocatio in ius: la celerità del rito non può sacrificare il diritto di difesa della parte convenuta.
  • Nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall., la parte vittoriosa in primo grado che intenda far esaminare domande o eccezioni non accolte o assorbite deve riproporle espressamente, altrimenti la censura in cassazione è inammissibile per difetto di specificità.
  • Ai fini della censura per errores in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli elementi del fatto processuale su cui fonda la doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

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