Cassazione Civile, Ordinanza n. 22895/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso di contributi di bonifica versati per gli anni 1996-2002. Il giudice d’appello aveva accolto la domanda ritenendo non provato dal Consorzio il beneficio fondiario specifico e diretto gravante sui terreni del contribuente e aveva interpretato la disciplina regionale nel senso che il contributo fosse dovuto solo in presenza di tale beneficio. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del r.d. n. 215 del 1933 e dell’art. 860 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato in senso privatistico/associativo il rapporto contributivo, negandone la natura tributaria; con il secondo ha denunciato violazione della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, artt. 17 e 23, e del r.d. n. 215 del 1933, sostenendo che la quota per le spese istituzionali del Consorzio fosse dovuta indipendentemente dal beneficio fondiario e che la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017 confermasse l’autonomia di tale contributo, senza applicazione retroattiva. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha rigettati, rilevando che la questione decisiva non era l’argomento sul fondamento associativo del prelievo, ma il fatto che la debenza del contributo, anche secondo la normativa regionale applicabile, presupponeva comunque un beneficio specifico e diretto per l’immobile; inoltre ha richiamato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale Calabria n. 11 del 2003 nella parte in cui prevedeva la debenza del contributo per fini istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Consorzio. Ha ritenuto che la doglianza sulla natura del rapporto contributivo non fosse decisiva, perché la CTR aveva comunque fondato l’accoglimento della domanda di rimborso sull’assenza di prova del beneficio specifico e diretto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell’autonomia del contributo per fini istituzionali, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 188 del 2018 che ha dichiarato illegittimo l’art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 nella parte in cui escludeva la necessità del beneficio fondiario. Il ricorso è stato quindi respinto e il Consorzio è stato condannato alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura e la disciplina dei contributi consortili di bonifica
richiamato dal ricorrente quale base normativa dell’obbligo contributivo dei proprietari inseriti nel comprensorio
legge reg. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 17
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina regionale della bonifica
legge reg. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 23
la Corte, alla luce della decisione della Corte costituzionale, ne ha escluso l’applicazione nella parte in cui faceva dipendere il contributo per fini istituzionali dal solo inserimento dell’immobile nel comprensorio
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo
legge reg. Calabria 9 maggio 2017, n. 13, art. 1
richiamato dal ricorrente come jus superveniens; la Corte ne ha escluso rilevanza retroattiva e lo ha considerato coerente con il principio del beneficio
Corte cost. 19 ottobre 2018, n. 188
"deve identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all’immobile deriva dall’attività di bonifica"; "il contributo consortile di bonifica ... è dovuto in presenza del beneficio, invece che indipendentemente dal beneficio fondiario"
la Corte di cassazione lo assume come decisivo: il contributo consortile presuppone il beneficio specifico e diretto per l’immobile; è illegittima la disciplina regionale che lo rende dovuto per la sola ricomprensione del bene nel comprensorio
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del soccombente
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel contenzioso sui contributi consortili di bonifica, la debenza del prelievo presuppone il beneficio specifico e diretto che l’immobile trae dall’attività di bonifica; non è sufficiente il solo inserimento del bene nel comprensorio.
- La qualificazione del rapporto come privatistico o tributario non è decisiva se la decisione di merito si fonda autonomamente sulla mancata prova del presupposto sostanziale del contributo.
- La legge regionale non può trasformare un contributo di scopo in un’imposta fondiaria regionale disancorandola dal beneficio dell’immobile, poiché ciò eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
- Quando una pronuncia costituzionale dichiara l’illegittimità della norma regionale che esclude il beneficio come presupposto del contributo, tale principio governa anche il giudizio di legittimità sulla debenza dei contributi contestati.
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