Cassazione Civile, Ordinanza n. 14244/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo il pagamento di differenze retributive per euro 27.377,79 e del TFR relativi a un rapporto di lavoro domestico. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle pretese, anche tenendo conto di un controcredito della datrice per canoni di locazione non corrisposti e indennità di mancato preavviso. In appello la somma riconosciuta al lavoratore era stata ulteriormente ridotta a euro 4.025,78, a titolo di TFR e tredicesima per gli anni 2011-2013, ritenendo il rapporto subordinato limitato al periodo del contratto, riproporzionando la retribuzione mensile in euro 1.050,00 e confermando il debito del lavoratore verso la datrice. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, comma 2, e 132 c.p.c., censurando la condanna alle spese di lite disposta a suo carico e sostenendo che la motivazione della Corte d'appello non fosse idonea a giustificare l'inversione del criterio della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che la condanna del ricorrente alle spese trovava base nell'esito complessivo della lite: all'esito dell'accertamento delle rispettive poste di dare e avere, il lavoratore risultava complessivamente debitore verso la controparte per una somma superiore a quella a lui riconosciuta, con conseguente corretta qualificazione come parte soccombente. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità, non avendo la resistente svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, valutato in base all'esito complessivo della controversia.
La censura del ricorrente sulla regolazione delle spese è stata ritenuta infondata, perché la statuizione impugnata era coerente con la soccombenza complessiva.
La motivazione della decisione sulle spese è stata ritenuta sufficiente in quanto ancorata all'esito complessivo del giudizio.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo la proposta del relatore.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato accertato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini della regolazione delle spese processuali, il giudice deve avere riguardo all'esito complessivo della lite e può considerare soccombente la parte che, all'esito dell'accertamento delle reciproche poste di dare e avere, risulti in posizione debitoria complessivamente più gravosa.
- La motivazione sulla condanna alle spese è sufficientemente sorretta quando esplicita il criterio applicato e il rapporto tra il risultato finale del giudizio e la posizione economica delle parti, senza necessità di ulteriori argomentazioni astratte.
- La censura in cassazione contro la statuizione sulle spese è infondata se non dimostra una reale violazione del criterio di soccombenza o un vizio logico della motivazione, ma si limita a contestare il risultato della compensazione tra crediti e debiti accertati.
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