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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25496 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per il 2009, pari a € 437,12, relativo a un terreno edificabile nel Comune di Ala. Dopo che la Commissione tributaria di II grado di Trento, con sentenza n. 66/03/2006, aveva confermato la legittimità dell’accertamento, T.A. aveva proposto revocazione. La Commissione, con sentenza n. 12/02/09, depositata il 25 marzo 2009, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, richiamando quattro ragioni autonome: la pendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato; l’assenza dei motivi di revocazione previsti dall’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992; la proposizione di domande nuove; l’infondatezza nel merito delle contestazioni sulla capacità edificatoria, anche rispetto alla perizia di parte. In Cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell’art. 395 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ammesso contro atti amministrativi definitivi, non impediva la revocazione della sentenza tributaria.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il contribuente aveva contestato soltanto la prima delle quattro autonome ragioni poste a fondamento della decisione della Commissione, lasciando incontestate le altre tre, divenute definitive. Anche un eventuale accoglimento della censura relativa al ricorso straordinario non avrebbe quindi potuto determinare l’annullamento della sentenza. Il ricorso è stato rigettato; T.A. è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992

    La Commissione tributaria aveva ritenuto insussistenti i motivi di revocazione previsti da questa disposizione. La Cassazione non ha riesaminato nel merito tale valutazione: la relativa ragione autonoma non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva.

  • Art. 395 c.p.c.

    Il contribuente ne aveva invocato la violazione in relazione all’ammissibilità della revocazione nonostante la pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato. La Cassazione non ha deciso questa questione nel merito, poiché le altre ragioni autonome della pronuncia non erano state censurate.

Massime di principio

  • Quando una decisione poggia su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve contestarle tutte: lasciare incontestata anche una sola ragione idonea a mantenere la decisione comporta l’inammissibilità delle censure rivolte alle altre.
  • Prima di impugnare una pronuncia, occorre individuare tutte le sue rationes decidendi e formulare una censura specifica contro ciascuna, spiegando perché è giuridicamente o logicamente errata.
  • La decisione non stabilisce se il ricorso straordinario al Capo dello Stato impedisca, in generale, la revocazione di una sentenza tributaria: la questione non è stata esaminata, perché le ragioni autonome non impugnate erano sufficienti a mantenere ferma la pronuncia.

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