Sentenza n. 7697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV ter, n. 4784/2025, che aveva accolto in parte il ricorso contro gli esiti della selezione per addetti all’Ufficio per il processo nel distretto della Corte d’appello di Palermo, disponendo l’attribuzione di tre punti per l’abilitazione forense e la rivalutazione della candidata
Esito
Favorevole al resistente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva impugnato gli esiti della procedura selettiva indetta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 80/2021 per il distretto di Palermo, sostenendo che alcuni titoli non fossero stati correttamente valutati. In particolare, lamentava l’omessa attribuzione dei tre punti previsti dal bando per l’abilitazione forense, la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e il mancato riconoscimento di un ulteriore punteggio per la laurea in giurisprudenza, utilizzata come requisito di accesso. Il TAR aveva accolto soltanto la censura sull’abilitazione, ritenendo che l’attività dichiarata di avvocato libero professionista ne comprovasse il possesso; aveva respinto le altre censure. Il Ministero ha appellato la parte favorevole alla candidata, deducendo che l’abilitazione non era stata indicata nell’apposita sezione della piattaforma riservata ai titoli valutabili e che la dichiarazione dell’attività professionale era stata inserita soltanto tra le esperienze lavorative. Ha invocato la lex specialis, l’autoresponsabilità della candidata e le esigenze di certezza, uniformità e speditezza della selezione, sostenendo che il punteggio non potesse essere riconosciuto ricostruendo o integrando ex post la domanda. L’appellata ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del Ministero, in ragione della sua assunzione a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, senza riserve; nel merito ha sostenuto che il titolo risultasse già dalla dichiarazione dell’attività di avvocato e che l’omessa collocazione nell’apposito campo fosse una mera irregolarità sanabile.
La decisione
L’eccezione di improcedibilità dell’appello è respinta: le assunzioni e l’ammissione alla stabilizzazione erano atti adottati in esecuzione della sentenza del TAR, immediatamente efficace, e non dimostravano acquiescenza né rinuncia all’impugnazione; il silenzio dell’Amministrazione sulla riserva non è sufficiente a provare una rinuncia implicita. Nel merito, l’appello è respinto. La mancata indicazione dell’abilitazione nell’apposita sezione è qualificata come irregolarità formale sanabile, non come omessa dichiarazione sostanziale del titolo: la candidata aveva dichiarato tempestivamente di esercitare la professione di avvocato, attività che presuppone necessariamente l’abilitazione. L’errore era quindi riconoscibile e scusabile; il soccorso istruttorio avrebbe potuto chiarire e regolarizzare una dichiarazione già resa, senza consentire l’acquisizione postuma di un titolo o alterare la par condicio. Resta ferma la decisione del TAR che aveva disposto l’attribuzione dei tre punti e la rivalutazione della posizione; le censure sulla pubblicazione degli idonei e sul punteggio autonomo per la laurea erano state respinte in primo grado e non risultano oggetto dell’appello. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Quanto alla possibilità di attivare il c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6, legge n. 241 del 1990, nell’ambito dei concorsi pubblici, la giurisprudenza oscilla tra una posizione di maggior rigore, volta a valorizzare il principio di autoresponsabilità del candidato e di speditezza dell’iter procedimentale, e pronunce che ammettono una maggiore flessibilità nel ricorso all’istituto, anche per la preoccupazione di assicurare la giustizia sostanziale della selezione.
Il soccorso istruttorio è applicabile anche nelle procedure concorsuali quando occorra chiarire o regolarizzare un errore materiale o un’inesattezza relativa a un titolo già desumibile dalla domanda; non può invece servire a introdurre postumi requisiti o titoli non dichiarati.
art. 11 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Con ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio, la dott.ssa Rossella Cimilluca impugnava gli esiti della procedura selettiva indetta dal Ministero della giustizia per l’assunzione di addetti all’Ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativamente al distretto della Corte d’appello di Palermo.
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura selettiva per l’assunzione di addetti all’Ufficio per il processo; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale ulteriore.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio può essere utilizzato per chiarire o regolarizzare un errore materiale nella compilazione della domanda quando il titolo sia già stato tempestivamente dichiarato, anche se collocato in una sezione non corretta, o risulti in modo univoco dalle informazioni fornite; non può invece consentire la dichiarazione postuma di un titolo non posseduto o non indicato.
- Quando un candidato dichiara di avere esercitato una professione il cui svolgimento presuppone necessariamente una specifica abilitazione, tale dichiarazione può costituire elemento univoco da cui desumere il possesso dell’abilitazione ai fini della regolarizzazione della domanda tramite soccorso istruttorio.
- La regolarizzazione di una dichiarazione tempestiva e sostanzialmente già presente nella domanda non integra una tardiva modifica della candidatura né viola la par condicio, se riguarda un titolo posseduto alla scadenza del termine e desumibile dalle informazioni allora fornite.
- L’esecuzione di una sentenza amministrativa immediatamente efficace, anche mediante assunzione e successiva ammissione a una procedura di stabilizzazione, non costituisce di per sé acquiescenza né fa venir meno l’interesse all’appello; la mancata apposizione di una riserva non prova, da sola, una rinuncia implicita al gravame.
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