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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01872/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La GAB S.r.l. contestava il diniego (ordinanza 26/06/2025) a decidere su un'istanza diretta a far porre a carico dell'Erario le spese relative all'amministrazione giudiziaria e a ottenere il recupero di euro 149.760,00 corrisposti come acconti all'amministratore giudiziario durante un sequestro che poi è stato revocato. Si deduceva l'assenza di un rendiconto finale, la mancata distinzione analitica tra voci di gestione dinamica (a carico della società) e voci riconducibili al "munus publicum" (a carico dello Stato), e si censurava che il giudice delegato non avesse qualificato l'istanza come opposizione (incidente di esecuzione) da trasmettere al Tribunale in composizione collegiale

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato che il "non luogo a provvedere" del 26/06/2025 è atto abnorme e adottato in carenza di potere, lo ha annullato senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per le ulteriori determinazioni di competenza. La Corte ha rilevato che non era stato depositato il conto di gestione ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 159/2011, che il giudice delegato non ha avviato la procedura di approvazione del rendiconto né valutato se la nuova istanza dovesse essere qualificata come opposizione al proprio precedente provvedimento, e ha richiamato la necessità di distinguere e motivare analiticamente le voci di compenso attribuite alla gestione aziendale da quelle riconducibili al ruolo pubblico dell'amministratore giudiziario

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 42

    «nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario ... sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta ... le somme occorrenti sono anticipate ... dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.»

    Stabilisce che i compensi e rimborsi vanno inseriti nel conto di gestione e che, in caso di revoca del sequestro o mancata confisca, tali somme sono in principio poste a carico dell'Erario salvo diversa e analitica imputazione nel conto

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 42, commi 4-5-7

    Dispone che la determinazione e liquidazione dei compensi è fatta con decreto motivato del Tribunale su relazione del giudice delegato; prevede la liquidazione anche prima del conto finale e disciplina chi può impugnare il decreto (esplicitamente l'amministratore giudiziario)

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 43

    riferimento alla disposizione che impone all'amministratore giudiziario di presentare il conto di gestione "all'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti"

    Il conto di gestione è l'atto nel quale vanno analiticamente indicate le voci di entrata e spesa, compresi compensi e rimborsi; il giudice delegato verifica la completezza, richiede integrazioni, e, se ci sono contestazioni ammissibili, rimette le parti al collegio per approvazione o sanatoria

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 35, comma 8

    Richiama l'obbligo di rendiconto a carico dell'amministratore al termine dell'incarico, comprese le scadenze richiamate dall'art. 43

  • legge n. 161/2017, art. 14, comma 5

    Modifica l'assetto operativo disponendo che l'Agenzia subentra alla gestione dei beni al momento della confisca di secondo grado, con riflessi sui termini di deposito del conto di gestione

  • decreto-legge 4/10/2018 n. 113, art. 36, comma 2-ter (conv. legge 1/12/2018 n. 132)

    Ha allineato l'obbligo di deposito del conto di gestione al momento della confisca di secondo grado mantenendo comunque la previsione del deposito anche alla confisca di primo grado

  • d.P.R. 7/10/2015 n. 177, art. 3

    Individua criteri per la determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario distinguendo in funzione della natura e della gestione del bene (azienda direttamente gestita, affitto, beni immobili)

  • legge n. 575/1965, art. 2-octies, comma 3

    Normativa storica richiamata dalla giurisprudenza quale antecedente della disciplina odierna: conferma il principio che, in caso di revoca del sequestro, il compenso del custode/amministratore debba gravare sullo Stato e non sul proprietario del bene, salvo che si tratti di spese ordinarie di gestione

Massime di principio

  • Distinguere sempre, nel conto di gestione, le voci riferibili alla prosecuzione/gestione aziendale (costi d'esercizio a carico della società) dalle voci riferibili al "munus publicum" dell'amministratore giudiziario (onorario pubblico che, in caso di revoca del sequestro, grava in linea di principio sull'Erario).
  • L'amministratore giudiziario è obbligato a depositare un conto di gestione analitico; il giudice delegato verifica completezza e documentazione e deve richiedere integrazioni o, se ci sono contestazioni ammissibili, rimettere le parti al collegio per l'approvazione o la sanatoria.
  • Le decisioni del giudice delegato che incidono definitivamente su diritti soggettivi (non meri atti gestori) possono essere impugnate o contestate mediante opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione e devono poter essere riesaminate dal Tribunale in composizione collegiale.
  • Il "non luogo a provvedere" adottato dal giudice delegato può essere dichiarato abnorme quando sia privo di potere di emanazione o produca una stasi irreversibile del procedimento; in tali casi la misura è illegittima e soggetta ad annullamento.
  • Se l'istanza chiede chiarimenti o recupero di somme già liquidate in assenza di rendiconto, il giudice deve o promuovere la procedura di rendiconto/approvazione o qualificare l'istanza come opposizione, non limitarsi a non decidere per sopravvenuta precedente pronuncia senza esaminare i motivi specifici.
  • In caso di liquidazione a saldo da parte del Tribunale, la motivazione deve esplicitare l'eventuale imputazione delle somme a voci gestorie o pubblicistiche; tale chiarezza è necessaria per consentire la verifica delle posizioni degli interessati e l'esercizio dei rimedi processuali

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