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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35597/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Roma, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. sulla richiesta di concordato dell’imputato e del pubblico ministero, aveva rideterminato la pena in cinque anni di reclusione ed euro 50.000 di multa, confermando inoltre la misura di sicurezza dell’espulsione. L’imputato ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 599-bis c.p.p. perché la misura di sicurezza dell’espulsione, non compresa nell’accordo, era stata confermata; 2) violazione dell’art. 125 c.p.p. per omessa motivazione sull’attualità della pericolosità sociale e sui presupposti della misura; 3) violazione dell’art. 599-bis c.p.p. perché non era stata applicata alla pena pecuniaria la riduzione concordata. Il reato contestato era quello previsto dagli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo: l’accordo prevedeva la riduzione della pena detentiva da sette a cinque anni e quella della multa da euro 50.000 a euro 33.333, ma la Corte di appello aveva ridotto soltanto la pena detentiva. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena pecuniaria, rideterminando la multa in euro 33.333. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili, poiché riguardavano la misura di sicurezza e questioni già rinunciate nell’ambito del concordato in appello; la rinuncia precludeva di riproporle in cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cuiall’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena nontrasfusi nell’illegalità perché non rientrante nei limiti edittali o perché diversa daquella prevista per legge

    Nel concordato in appello, le doglianze relative ai motivi rinunciati non possono essere riproposte in cassazione; inoltre, la mancata osservanza dell’accordo nella determinazione della pena è censurabile se comporta una pena illegale.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. del 09 ottobre 1990n. 309

    La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del reato contestato; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. del 09 ottobre 1990n. 309

    La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del reato contestato; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    tra cui anche quello relativo alla misura di sicurezza dell’espulsione

    La misura di sicurezza dell’espulsione era oggetto di un motivo di appello rinunciato nell’ambito del concordato; la relativa doglianza non poteva quindi essere fatta valere in cassazione.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di gravame preclude la riproposizione in cassazione delle doglianze relative alle questioni rinunciate.
  • Quando il giudice ratifica un concordato in appello deve rispettarne integralmente il contenuto, compresa la riduzione concordata della pena pecuniaria; se la pena applicata non corrisponde all’accordo, la sentenza può essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena e questa rideterminata dalla Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioPena e commisurazione
RamiProcesso penaleStupefacenti

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