Cassazione Civile, Ordinanza n. 14207/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto del reclamo ex art. 18 legge fallimentare avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata dopo la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla società debitrice. La Corte d'appello aveva ritenuto la proposta inammissibile per incompletezza e contraddittorietà delle informazioni offerte ai creditori e per incongruenze della relazione attestativa: mancata spiegazione della liquidità attesa da commesse estere, qualificazione solo tardiva come prededucibili di alcuni crediti verso una società fallita senza adeguata giustificazione, forte riduzione del valore di un immobile senza spiegazione e omissione dell'iscrizione ipotecaria su altro immobile. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 160, 161 e 162 l.fall. e vizio motivazionale, sostenendo che il tribunale e la Corte d'appello avessero indebitamente valutato la fattibilità economica del piano anziché la sola completezza informativa e la fattibilità giuridica; 2) violazione degli artt. 161 e 162 l.fall. per asserita lesione del diritto di difesa, perché il decreto di convocazione avrebbe indicato carenze diverse da quelle poi poste a base dell'inammissibilità; 3) violazione degli artt. 5 e 15 l.fall. in tema di insolvenza, assumendo che il giudice avesse erroneamente ravvisato uno stato di insolvenza e non una mera crisi aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dalla procedura controricorrente, rilevando che dagli atti non risultava provata la notificazione integrale della sentenza della Corte d'appello nel giorno stesso del deposito. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo perché la declaratoria di inammissibilità del concordato si fondava non su un sindacato sulla convenienza o sulla fattibilità economica del piano, ma sull'accertata incompletezza e contraddittorietà delle informazioni fornite ai creditori, nonché sulla mancanza di adeguati riscontri documentali. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, affermando che l'eventuale nullità del procedimento di primo grado per violazione del contraddittorio non aveva autonoma rilevanza senza la deduzione di un concreto pregiudizio e che il tribunale, nel verificare l'ammissibilità del concordato, non è vincolato ai soli profili indicati nel decreto di convocazione. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che l'insolvenza può essere accertata anche sulla base della documentazione prodotta dalla stessa debitrice e che il ricorso non aveva specificamente censurato l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
è il rimedio esperibile contro la sentenza che dichiara il fallimento dopo la declaratoria di inammissibilità del concordato.
termine lungo di sei mesi
in mancanza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione resta soggetto al termine lungo.
richiamato dalla ricorrente per contestare i limiti del controllo giudiziale sull'ammissibilità del concordato.
impone al debitore di corredare la domanda di concordato della documentazione prescritta e completa; la sua carenza giustifica il rilievo di inammissibilità.
il tribunale, nel concedere il termine per integrazioni o nel convocare il debitore, può verificare tutti i presupposti di ammissibilità della proposta e non è vincolato ai soli profili già segnalati nel decreto di convocazione.
lo stato di insolvenza può essere desunto dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa debitrice, se emergono elementi di irreversibilità della crisi.
richiamato in relazione alla verifica dell'insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento.
la nullità del procedimento non riconducibile alle ipotesi di rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c. non ha autonoma rilevanza senza concreto pregiudizio.
come sopra, limita i casi in cui la nullità processuale impone la rimessione al primo giudice.
art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.
consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti oggi vigenti; non è sufficiente una mera diversa lettura delle risultanze di merito.
art. 13 comma 1 quater dPR 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissibilità del concordato preventivo il controllo del tribunale non si arresta alla formale completezza della domanda, ma investe anche la coerenza interna del piano e la sufficienza/affidabilità delle informazioni offerte ai creditori, al fine di consentire un consenso realmente informato.
- L'inammissibilità della proposta concordataria può essere fondata sull'incompletezza, contraddittorietà o non verificabilità dei dati posti a base del piano, senza che ciò implichi un sindacato di merito sulla convenienza o sulla fattibilità economica della proposta.
- Il debitore che presenti una domanda di concordato deve fornire tutta la documentazione prescritta e chiarire adeguatamente i criteri di valutazione delle poste attive; in difetto, il giudice può dichiarare l'inammissibilità anche valorizzando le incongruenze emerse da integrazioni successive.
- Nel procedimento di concordato, il termine assegnato dal tribunale per integrazioni e chiarimenti è espressione di un potere discrezionale del giudice e non di un diritto del debitore; la mancanza di corrispondenza tra i chiarimenti richiesti e le originarie ragioni di inammissibilità non determina di per sé nullità per violazione del contraddittorio.
- L'eventuale nullità del procedimento di primo grado per lesione del contraddittorio non è rilevante in cassazione in assenza di uno specifico e concreto pregiudizio dedotto dalla parte.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza può essere accertato anche attraverso gli elementi desumibili dalla documentazione contabile e dalla stessa domanda di concordato presentata dal debitore; la censura in cassazione deve investire specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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