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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19974/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato accusato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) relativo all'anno 2010 (importo 436.995,00 euro) in qualità di amministratore unico della Società Istituto di Vigilanza Città di Treviglio s.r.l.. In sede di ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e insufficienza/illogicità della motivazione per una presunta inversione dell'onere della prova, sostenendo che una visura camerale attestante il subentro di un nuovo amministratore in data 27 dicembre 2011 dimostrerebbe la cessazione di responsabilità; successivamente la difesa ha aggiunto, con motivo nuovo, la doglianza di intervenuta prescrizione del reato (prescrizione maturata il 28/12/2021 secondo la difesa).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ritenendo che, all'esame degli atti, il termine di prescrizione, calcolato secondo la disciplina ratione temporis (6 anni di base aumentati per recidiva e tenendo conto di atti interruttivi e sospensioni), si è esteso fino al 22 giugno 2022, data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre precisato i limiti di applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (immediata declaratoria di proscioglimento solo se la non punibilità emerge in modo incontrovertibile dagli atti) e ha ritenuto che il motivo sostanziale relativo alla responsabilità non potesse essere deciso con immediato proscioglimento ma che comunque la prescrizione risultava evidente dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale che sanziona l'omesso versamento dell'IVA: la responsabilità può essere attribuita all'amministratore societario che non effettua il versamento dovuto.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come presunta violata: la doglianza attiene all'onere della prova e alla motivazione; la Corte ha analizzato l'impugnazione ma non ha ritenuto il motivo risolutivo rispetto alla prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola l'immediata declaratoria di proscioglimento quando dagli atti risulta incontestabilmente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è reato; la Corte ne definisce i limiti e osserva che nel caso di questione di responsabilità la pronuncia avrebbe richiesto un rinvio, ma la prescrizione risultava comunque applicabile.

  • art. 157, primo comma, cod. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione (6 anni ratione temporis per il fatto commesso nel 2011); la Corte ha applicato tale termine aumentato per la recidiva reiterata e tenendo conto di atti interruttivi e di periodi di sospensione per arrivare alla data finale utile per la prescrizione.

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione (per la richiesta che il ricorso sia dichiarato inammissibile); norma citata nel verbale di requisitoria del P.M.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per omesso versamento IVA è normalmente attribuita all'amministratore che era in carica alla scadenza del termine di versamento; il semplice fatto che l'amministratore si dimetta o venga sostituito successivamente non elimina automaticamente la responsabilità di chi era in carica al momento della scadenza, salvo prova contraria documentale efficace.
  • L'onere di provare la responsabilità penale resta in capo all'accusa; i giudici non possono imporre all'imputato di fornire "altri dati utili" in modo tale da realizzare un'indebita inversione dell'onere della prova.
  • In sede di Cassazione è possibile far valere, anche in subordine o con motivo sopravvenuto, la questione della prescrizione; se dagli atti emerge in modo chiaro e incontrovertibile che la prescrizione è maturata, la Corte di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la sentenza senza rinvio.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a: termine ordinario previsto dalla legge al tempo del fatto, eventuali aumenti (es. per recidiva o altre circostanze previste), effetti degli atti interruttivi e delle sospensioni (ad es. per richieste difensive o procedimenti con sospensione), e va sempre documentato dagli atti processuali.
  • L'art. 129 c.p.p. consente l'immediata declaratoria di non punibilità solo quando la causa estintiva o l'inesistenza del fatto emergono in modo incontrovertibile dagli atti; se la questione richiede valutazioni probatorie o istruttorie, la pronuncia nel merito può richiedere rinvio, salvo che la prescrizione non sia invece già evidente.

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