Sentenza n. 8174/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento con il quale è stato precluso al r.t.i. CPL di presentare, tramite Piattaforma e-procurement STELLA, la domanda di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento “tramite convenzione, dei servizi di manutenzione degli impianti per gli enti della Regione Lazio e della Regione Umbria”, Lotto 2; - del provvedimento prot. n. 1095747 del 6.11.2025, con il quale la Regione Lazio ha respinto l'istanza di ammissione della CPL Concordia alla procedura di gara finalizzata all'affidamento “tramite convenzione, dei servizi di manutenzione degli impianti per gli enti della Regione Lazio e della Regione Umbria”, Lotto 2, nonché di tutti gli atti ivi richiamati; - degli artt. 1.1 e 13 del Disciplinare di gara, laddove prevede che in caso di malfunzionamento “la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso”; - del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara, ove nelle more intervenuto; - di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di ammissione in autotutela o di riapertura e proroga dei termini per la presentazione dell'offerta relativa al Lotto 2 di una gara telematica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, mandataria di un costituendo RTI, aveva caricato sulla piattaforma S.TEL.LA. la documentazione amministrativa il giorno precedente alla scadenza e l'offerta economica nella mattina del 29 ottobre 2025. Aveva quindi avviato il caricamento dell'offerta tecnica alle ore 14:15, circa due ore prima della scadenza fissata alle ore 16:00. Durante le operazioni si erano verificati rallentamenti progressivi e anomali nei tempi di upload; alle ore 15:58:40 la piattaforma aveva inoltre restituito un errore bloccante relativo all'estensione P7M, nonostante file precedenti con il medesimo formato fossero stati accettati. Il caricamento si era concluso alle ore 16:01:26, quando il termine era scaduto, impedendo la finalizzazione dell'invio. La ricorrente contestava il successivo diniego regionale, deducendo l'illegittimità del mancato riconoscimento del malfunzionamento della piattaforma e della mancata riapertura o proroga dei termini. Erano inoltre contestate le clausole degli artt. 1.1 e 13 del disciplinare, da interpretarsi alla luce dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023. La ricorrente sosteneva di avere agito con la diligenza professionale richiesta, di non essere responsabile del mancato invio e che, anche in assenza di certezza sull'origine tecnica dell'anomalia, il rischio dovesse gravare sulla stazione appaltante. A sostegno erano stati prodotti i log di sistema, dai quali emergevano tempi di caricamento patologicamente superiori rispetto a quelli del giorno precedente, nonché elementi relativi a un disservizio dell'infrastruttura cloud Microsoft Azure e un'acquisizione forense attestante la presenza integrale dei file nella piattaforma sin dalla scadenza, con la sola mancata formalizzazione tecnica dell'invio finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento regionale di diniego del 6 novembre 2025. Ha ritenuto che l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023 imponga alla stazione appaltante di assicurare la partecipazione anche in caso di malfunzionamento, mediante sospensione o proroga dei termini, configurando un obbligo positivo e non una mera facoltà discrezionale. L'art. 1.1 del disciplinare estendeva espressamente la garanzia anche all'ipotesi in cui, esclusa la negligenza dell'operatore, non sia possibile accertare la causa del malfunzionamento; l'art. 13, relativo al rischio delle operazioni di inserimento, doveva essere coordinato con tale previsione e non poteva essere interpretato come addossamento assoluto del rischio al concorrente. Il Collegio ha ritenuto provata l'anomalia della piattaforma sulla base dei log prodotti dalla stessa Regione, che evidenziavano rallentamenti non fisiologici nei tempi di caricamento. Ha inoltre escluso la negligenza della ricorrente, la quale aveva iniziato le operazioni con congruo anticipo e aveva completato il caricamento sostanziale dei file prima della scadenza. Anche qualora non fosse stato possibile individuare con certezza la causa tecnica dell'evento, avrebbe comunque operato la regola della causa ignota, in base alla quale il pregiudizio derivante dal malfunzionamento del sistema digitale utilizzato per la gara ricade sulla stazione appaltante, salvo negligenza dell'operatore. Le precedenti pronunce relative agli altri lotti, pur non tecnicamente vincolanti, sono state seguite per evitare decisioni contrastanti su una vicenda sostanzialmente unitaria e garantire coerenza e parità di trattamento. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023
assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme
La disposizione impone alla stazione appaltante un obbligo positivo di garantire la partecipazione alla gara mediante sospensione o proroga dei termini, e non attribuisce una mera facoltà discrezionale.
artt. 1.1 e 13 del disciplinare di gara
assicurare la partecipazione alla gara «anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento»; inserimento «ad esclusivo rischio del concorrente»
Le clausole devono essere lette congiuntamente: la previsione che pone le operazioni di inserimento a rischio del concorrente non opera in modo assoluto e deve essere coordinata con l'obbligo di tutela in caso di malfunzionamento o causa ignota, quando non vi sia negligenza dell'operatore.
La diligenza professionale impone al concorrente di avviare le operazioni con congruo anticipo e di seguire le istruzioni della piattaforma, ma non gli impone di prevenire o reagire tempestivamente a malfunzionamenti tecnici imprevedibili e non governabili.
Massime di principio
- Nelle gare telematiche, l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di garantire la partecipazione anche in presenza di un malfunzionamento temporaneo e comprovato della piattaforma, mediante la sospensione o la proroga del termine; si tratta di un obbligo e non di una facoltà discrezionale.
- La clausola della lex specialis che pone a carico del concorrente il rischio delle operazioni di caricamento deve essere coordinata con le disposizioni che impongono alla stazione appaltante di assicurare la partecipazione in caso di malfunzionamento e non può trasformarsi in un'assunzione assoluta del rischio da parte dell'operatore.
- Quando l'operatore abbia agito senza negligenza, avviando le operazioni con congruo anticipo e rispettando le istruzioni della piattaforma, l'impossibilità di accertare con certezza l'origine del mancato invio non può essere posta a suo carico: opera la regola della causa ignota e il rischio ricade sulla stazione appaltante che ha organizzato e gestito il sistema digitale.
- Il principio di autoresponsabilità nelle gare telematiche deve essere valutato in concreto, alla luce sia della condotta diligente dell'operatore sia delle obiettive condizioni tecniche della piattaforma; il concorrente può utilizzare tutto il tempo concesso per la presentazione dell'offerta senza dover prevedere difficoltà tecniche imprevedibili e non governabili.
- I log della piattaforma, anche quando prodotti dalla stessa stazione appaltante, possono costituire prova documentale diretta dell'anomalia prestazionale del sistema, se evidenziano tempi di caricamento oggettivamente e patologicamente superiori a quelli ordinari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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