Cassazione Civile, Sentenza n. 21177/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della CTR che aveva ridotto/annullato le sanzioni relative all'imposta unica sulle scommesse per i centri trasmissione dati (CTD) operanti per conto di bookmaker privi di concessione, invocando l'esimente ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 472/1997 per presunte condizioni di incertezza normativa; i resistenti hanno proposto ricorso incidentale con questioni civili, costituzionali e comunitarie (art.56 TFUE, territorialità, traslazione dell'onere tributario nei rapporti contrattuali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti, ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa al giudice di merito. In particolare: ha ritenuto infondati i motivi incidentali (territorialità, violazioni del diritto UE) in presenza dell'interpretazione della legge (art.1 comma 66 l. n.220/2010) e della giurisprudenza comunitaria; ha però accolto il motivo principale dell'Agenzia sul fatto che la condizione di obiettiva incertezza normativa rilevante ai fini dell'art.6 comma 2 d.lgs.472/1997 si esaurisce con l'entrata in vigore della disposizione interpretativa (1/1/2011), dunque le sanzioni per il 2011 non andavano esentate. Inoltre la Corte ha innovato sulla questione della trasmissibilità delle sanzioni tributarie dopo l'estinzione della società di capitali: ha stabilito il principio secondo cui, a seguito della cancellazione della società, i soci rispondono delle sanzioni secondo l'art. 2495 c.c., superando l'indirizzo precedente che le riteneva intrasmissibili.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1998 (imposta unica sulle scommesse), art. 1 e art. 3
La Corte ha interpretato la normativa (anche alla luce della disposizione interpretativa del 2010) nel senso che l'imposta si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che l'attività dei CTD costituisce gestione rilevante ai fini dell'imposizione.
legge n. 220/2010, art. 1, comma 66
l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio
Disposizione interpretativa che ha chiarito l'ambito soggettivo dell'imposta, ritenuta efficace dall'anno di entrata in vigore (01/01/2011) e tale da far venir meno l'incertezza normativa successivamente.
d.lgs. n. 472/1997, art. 6 comma 2
Prevede l'esimente delle sanzioni in presenza di oggettiva incertezza normativa; la Corte ha stabilito che tale incertezza era riferibile al periodo antecedente all'entrata in vigore dell'interpretazione normativa 2010 e non poteva riguardare le annualità posteriori/all'anno 2011.
Testuale norma sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi citata nella giurisprudenza anteriore; la Corte però ha ritenuto superabile tale interpretazione applicando la disciplina della successione delle obbligazioni sociali (art. 2495 c.c.) per le società di capitali estinte.
Regola la successione nei rapporti patrimoniali a seguito di estinzione della società; la Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui i soci rispondono delle sanzioni tributarie relative a rapporti propri della società di capitali estinta secondo quanto previsto dall'art. 2495 c.c.
d.lgs. n. 87/2024 (modifica d.lgs. n. 472/1997), art. 3
Rilevata come elemento di contesto: la modifica introduce la previsione che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti sia esclusivamente a carico della società, confermando il quadro normativo in evoluzione sulla responsabilità per le sanzioni.
TFUE, art. 56
Richiamato dai ricorrenti per profili di libertà di prestazione di servizi; la Corte, richiamando la Corte di giustizia (C-788/18), ha ritenuto che la normativa nazionale non costituisce discriminazione nei confronti dei bookmaker esteri e può essere giustificata da motivi imperativi d'interesse generale (tutela dei consumatori, ordine pubblico), purché proporzionata.
Corte di Giustizia, causa C-788/18 (sent. 26/02/2020)
Giurisprudenza comunitaria che ha confermato la legittimità dell'applicazione dell'imposta ai bookmaker esteri e che i CTD che raccolgono per conto di operatori esteri possono essere ritenuti soggetti passivi; ha escluso discriminazione e non ha limitato l'efficacia temporale della propria pronuncia nel caso concreto.
Richiamata dalle doglianze dell'Agenzia come parametro di corretto esercizio dell'azione amministrativa; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina della certezza del diritto nell'esito qui ritenuto.
Massime di principio
- I centri trasmissione dati (CTD) che raccolgono scommesse per conto di bookmaker, anche esteri e privi di concessione, costituiscono soggetti rilevanti ai fini dell'imposta unica sulle scommesse: l'attività di raccolta/trasmissione integra la gestione soggetta a tassazione.
- La disposizione interpretativa (art.1 comma 66 l. n.220/2010) ha efficacia dal 01/01/2011 e l'eventuale 'oggettiva incertezza normativa' che può giustificare l'esimente per le sanzioni si riferisce al periodo anteriore a tale data; per annualità successive la stessa incertezza non opera usualmente come causa di esonero.
- Sul piano UE, l'applicazione di una normativa nazionale che assoggetta a imposta operatori nazionali ed esteri non è di per sé discriminatoria se perseguite obiettivi di ordine pubblico e tutela dei consumatori e se le misure sono proporzionate; la giurisprudenza della Corte di Giustizia è prevalente e vincolante.
- Le questioni relative alla possibile 'traslazione economica' dell'onere tributario nei rapporti contrattuali tra ricevitoria e bookmaker sono rilevanti solo se supportate da elementi contrattuali concreti: critiche astratte all'assetto normativo non costituiscono di per sé motivo di illegittimità della pretesa tributaria.
- In caso di estinzione e cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, le sanzioni tributarie relative ai rapporti propri della società possono essere fatte valere nei confronti dei soci nella misura prevista dall'art. 2495 c.c.; pertanto i contribuenti (soci) dovranno considerare il rischio di responsabilità residua a seguito della liquidazione.
- Se si intende eccepire l'inapplicabilità o chiedere esenzioni di sanzioni per incertezza normativa occorre puntare su periodi anteriori all'entrata in vigore di interpretazioni legislative vincolanti e fornire elementi fattuali specifici; richiedere rinvii pregiudiziali alla Corte UE non è necessario se la Corte di Giustizia ha già pronunciato la questione e non sussiste dubbio rilevante.
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