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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18894/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oddo ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani che lo aveva condannato per la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. (molestie) ritenendo che il Tribunale non avesse fornito una motivazione logica che collegasse i fatti alla fattispecie penale. Lamentava che le sue condotte fossero riconducibili a una mera presenza o a un controllo finalizzato a prevenire l'asporto di beni della moglie, e non a una volontà di molestare; dunque chiedeva annullamento per vizio di motivazione e per erronea applicazione dell'art. 660 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure risultano manifestamente infondate e interamente versate in fatto. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente descritto e valutato le condotte (appostamenti, fotografie, uso di binocolo, pedinamenti, tentativi di sottrazione di arredi) e collegato tali elementi probatori con la giurisprudenza sulla nozione di petulanza/ molesta, inferendone la responsabilità dell'imputato. La Corte ha inoltre affermato che l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 660 c.p. si identifica nella consapevolezza della idoneità della condotta a molestare; la convinzione soggettiva di agire per un fine ritenuto legittimo non esclude il reato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    La contravvenzione si integra con qualsiasi condotta oggettivamente idonea a determinare molestia o disturbo; non richiede necessariamente abitualità e può realizzarsi anche con singole azioni. L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà della condotta accompagnata dalla consapevolezza della sua idoneità a molestare; motivazioni soggettive ritenute legittime non escludono il reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili; consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di riparazione/ammenda alla cassa delle ammende

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; rilevanza procedurale circa la partecipazione e le conclusioni del pubblico ministero in Cassazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi a impugnazioni irrituali; utilizzata per giustificare l'applicazione di una sanzione economica a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 660 c.p. è caratterizzata dall'effetto oggettivo della condotta (molestia/disturbo): basta anche una singola azione idonea a importunare per integrare il reato
  • Per l'elemento soggettivo è rilevante la consapevolezza che la propria condotta sia idonea a molestare; la volontà o la convinzione di agire per un fine 'utile' o difensivo non esclude automaticamente la responsabilità penale
  • In sede di motivazione il giudice deve collegare in modo logico le dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze di prova ai principi di diritto applicabili; un'asserita carenza motivazionale va valutata in concreto e può risultare infondata se il collegamento risulta implicitamente presente
  • Gli appostamenti, il pedinamento, il fotografare sistematicamente persone o mezzi, l'uso di binocoli e simili condotte invasive possono legittimamente essere qualificati come petulanza/molestia se alterano la tranquillità altrui
  • Gli impugnanti che sollevano esclusivamente questioni di fatto o contestano la valutazione probatoria senza prospettare vizi giuridici rilevanti rischiano l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a titolo di spese e ammende
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare e argomentare in modo specifico perché le condotte contestate non sarebbero idonee a molestare o perché la prova a carico sarebbe priva di riscontri oggettivi; mere affermazioni difensive generiche sono normalmente insufficienti

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