Cassazione Civile, Ordinanza n. 12446/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un albergo, con il quale l'amministrazione aveva rettificato al rialzo la rendita proposta tramite Docfa dal dante causa della contribuente. L'immobile era pervenuto a tre sorelle in comproprietà indivisa in forza di un patto di famiglia. La contribuente aveva impugnato l'atto avanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso ritenendo non assolto l'onere probatorio di contestazione della pretesa. La CTR aveva confermato il rigetto, osservando che l'Ufficio si era attenuto ai dati forniti dalla stessa contribuente, in particolare alla planimetria allegata al Docfa. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000, sostenendo che le rendite catastali producono effetti solo dalla notificazione e che su tale profilo si sarebbe formato giudicato in un precedente contenzioso ICI sul medesimo immobile; inoltre lamentava l'assenza di sopralluogo e di motivazione specifica sulla rendita rettificata.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito, rilevando d'ufficio il difetto di contraddittorio sin dal primo grado. Poiché l'immobile era in comproprietà tra tre soggetti e nel giudizio era comparsa solo una dei comproprietari, la controversia richiedeva la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari. La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado, non sanata né rilevata in appello, ha imposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le rendite catastali hanno efficacia solo dalla loro notificazione, profilo invocato dalla ricorrente ma non scrutinato nel merito per la definizione in rito della causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura invocato per denunciare la violazione di legge.
La CTR, rilevato il litisconsorzio necessario, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
Consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il processo sia stato deciso senza il necessario contraddittorio integro.
Massime di principio
- Nel contenzioso catastale sull'atto di classamento di un immobile in comproprietà, tutti i comproprietari sono litisconsorti necessari, poiché l'accertamento sulla natura e sul classamento del bene è inscindibile nei confronti di tutti i titolari del diritto.
- La mancata partecipazione di uno o più comproprietari determina una nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e impone la cassazione della decisione resa senza contraddittorio integro.
- Se il vizio di litisconsorzio necessario non è sanato in primo grado, il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice affinché disponga l'integrazione del contraddittorio.
- Quando il processo è viziato da difetto originario di contraddittorio in una controversia inscindibile, la Corte di cassazione rinvia al giudice di primo grado in diversa composizione per la decisione nel merito e la liquidazione delle spese.
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