Cassazione Penale, Sentenza n. 12244/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugna l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere. Il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: sostiene che dagli atti emergerebbe che Griffo era solo acquirente per uso personale di modiche quantità di cocaina e non spacciatore né partecipante ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; contesta inoltre l'omesso esame delle deduzioni difensive circa le esigenze cautelari e la mancata valutazione dell'adeguatezza della misura carceraria ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi, richiamando e valutando unitariamente intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri, servizi di osservazione e riprese video; ha condiviso la ricostruzione che individua Griffo come parte del sodalizio (capo 19) con ruolo attivo nello spaccio e nel procacciamento di acquirenti, e ha escluso l'ipotesi che si trattasse di mera attività di consumo personale. Anche il profilo delle esigenze cautelari è stato ritenuto coerente con il quadro indiziario. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
È richiamata in relazione ai reati contestati come aggravamento/contesto dell'associazione per il narcotraffico; la Corte ritiene che il quadro indiziario sia compatibile con l'operatività di un sodalizio dedito all'approvvigionamento e spaccio su ampia scala.
d.p.r. 309/1990, art. 73, comma 1 e 4
Norma relativa ai delitti di cessione di sostanze stupefacenti: gli episodi contestati a Griffo sono qualificati come reati 'fine' di cessione ai sensi di tale articolo e sono valutati nell'insieme per dimostrare ripetizione e continuità dell'attività di spaccio.
codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Richiamati con riferimento alle esigenze cautelari e alla motivazione sull'adeguatezza della misura: la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia valutato correttamente le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, reiterazione del reato, ecc.) e l'adeguatezza della custodia in carcere.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti finali disposti dalla Corte in caso di declaratoria di inammissibilità; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
giurisprudenza citata (Sez. U. n.11/2000; Sez.2 n.27866/2019)
Richiama principi consolidati sulla portata del controllo di legittimità nelle misure cautelari: la Cassazione verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario e se la motivazione sia conforme ai canoni di logica e ai principi di diritto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se mostra una concreta violazione dei limiti del sindacato di legittimità; la Corte verifica soprattutto la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dei gravi indizi.
- La valutazione della sussistenza di un'associazione per il traffico di stupefacenti può essere fondata su un quadro indiziario unitario composto da intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri, servizi di osservazione e immagini video; la pluralità e la reiterazione degli episodi rafforzano l'ipotesi dell'operatività organizzata.
- La mera qualità di assuntore non è sufficiente a escludere un ruolo di spaccio se emergono elementi che mostrano ripetizione, frequenza, collegamenti con soggetti apicali e attività di procacciamento di acquirenti.
- Le censure difensive sulla inadequatezza della misura cautelare devono affrontare concretamente le esigenze cautelari previste dalla legge (es. pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, reiterazione), fornendo elementi alternativi e plausibili che il giudice di merito dovrà esplicitamente valutare.
- Quando il giudice di merito argomenta in modo coerente e aderente al materiale probatorio, la Corte di Cassazione è incline a dichiarare inammissibili i ricorsi che ripropongono una diversa lettura degli stessi fatti senza dimostrare vizio di motivazione formale o violazione di legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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