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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35411/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna del Tribunale di Modena per concorso in rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Husovic deduceva vizi di qualificazione (sosteneva si trattasse di furto e non rapina), contestava l'applicazione dell'aggravante della riunione di più persone, la contestazione e qualificazione della recidiva e la valutazione del concorso di circostanze attenuanti/aggravanti. Sulejmanovic sosteneva di non aver posto in essere violenza (essendo solo salito sull'autovettura guidata dal coimputato), che quindi sarebbe stato integrato al più il reato previsto dall'art. 337 c.p. o il tentativo di rapina, e contestava la recidiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per mancata specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondati. Ha confermato che la condotta dei ricorrenti (fuga a bordo di autovettura con guida pericolosa che ha posto in pericolo agenti e pedoni) integra la violenza necessaria per la rapina impropria e il concorso con il reato di resistenza a pubblico ufficiale; ha ritenuto legittima la contestazione della recidiva come "reiterata specifica ed infraquinquennale" e corretta l'applicazione dell'art. 69 c.p. in rapporto alle circostanze concorrenti. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti come inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama i motivi di ricorso consentiti in Cassazione: i ricorsi presentati per motivi non consentiti sono inammissibili.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiede la specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dato la specificità necessaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata dalla Corte.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente contestata una recidiva "reiterata specifica ed infraquinquennale", ritenendone legittima la rilevanza.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha ritenuto legittima l'equivalenza delle circostanze eterogenee in presenza della recidiva.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno interpretato che la condotta di fuga con veicolo pericoloso dopo la sottrazione integra la violenza tipica della rapina (rapina impropria).

  • art. 337 cod. pen.

    Norma menzionata dai ricorrenti come alternativa (resistenza a P.U.); la Corte ha invece ritenuto che la fattispecie concreta integri rapina impropria e resistenza a P.U. in concorso.

Massime di principio

  • La fuga con veicolo e la guida pericolosa che mettono in pericolo agenti o terzi, poste immediatamente dopo la sottrazione, possono integrare l'elemento della violenza necessario per configurare la rapina impropria.
  • La violenza o la resistenza commessa da uno dei partecipanti può rendere responsabili anche gli altri concorrenti quando costituisce sviluppo logico e prevedibile del reato comune (concorso formale eterogeneo).
  • Il semplice fatto di avere la refurtiva sotto il controllo delle forze dell'ordine non esclude che si sia realizzata la rapina: l'acquisizione della disponibilità autonoma della cosa può consumare il reato anche se il possesso è temporaneo o sotto controllo.
  • La recidiva deve essere contestata con sufficiente specificità (es. "reiterata specifica ed infraquinquennale"); quando formulata adeguatamente, non è necessario che il ricorrente citi la norma testuale per vederne riconosciuta l'applicabilità.
  • I ricorsi in cassazione devono rispettare i limiti e la specificità degli artt. 581 e 591 c.p.p.: motivi generici o non consentiti sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • In situazioni analoghe, valutare attentamente il ruolo concreto di ciascun partecipante (contributo alla fuga, condotta comune, autonoma disponibilità della cosa) prima di sostenere che un soggetto sia mero passeggero o escluso dalla violenza.

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