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Ordinanza

Ordinanza n. 1501/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale - numero repertorio CM/2727/2025 del 16/12/2025 - numero protocollo CM/133724/2025 del 16/12/2025 comunicata ai ricorrenti via pec in data 19 dicembre 2025 con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione degli immobili ivi indicati.

Giustizia amministrativa202602150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione di strutture costituite da una pergotenda di circa 61 mq, chiusa lateralmente da vetrate scorrevoli e destinata alla somministrazione delle colazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione chiedendone, in via cautelare, la sospensione. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la qualificazione edilizia delle opere: le ricorrenti sostenevano, in sostanza, la riconducibilità delle strutture all’edilizia libera. Roma Capitale ha invece ritenuto che le vetrate scorrevoli, apposte lateralmente per delimitare tridimensionalmente lo spazio coperto dalla pergotenda, non rientrassero nell’art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001, poiché tale disciplina riguarda strutture addossate o annesse all’unità immobiliare principale, quali balconi aggettanti, logge o porticati. È stata inoltre in rilievo la non irrilevante dimensione della pergotenda, pari a circa 61 mq, la chiusura mediante vetrate scorrevoli e il mutamento della destinazione d’uso dell’area, divenuta sala colazioni. Le ricorrenti hanno dunque chiesto la tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., mentre l’amministrazione ha resistito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris. Quanto al pregiudizio, ha ritenuto recessivo l’interesse delle ricorrenti rispetto all’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere repressivo edilizio, osservando che la perdita della possibilità di utilizzare lo spazio per la somministrazione delle colazioni non avrebbe comportato l’interruzione dell’attività imprenditoriale complessiva. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie corretta la qualificazione operata da Roma Capitale: le vetrate scorrevoli non sono state considerate opere di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001; inoltre, la consistenza dell’opera, la sua chiusura e il mutamento della destinazione d’uso hanno fatto ritenere integrati, in via sommaria, gli estremi di un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito senza titolo abilitativo. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico delle ricorrenti e liquidate in favore di Roma Capitale in Euro 750,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    requisiti contemplati dall’art. 55 c.p.a. per il suo accoglimento

    La tutela cautelare richiede una positiva valutazione sommaria della fondatezza della pretesa e la sussistenza di un pregiudizio rilevante, da ponderare con l’interesse pubblico e gli interessi contrapposti.

  • art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001

    interventi di edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina dell’edilizia libera non è stata ritenuta applicabile a vetrate scorrevoli che chiudono lateralmente una pergotenda non insistente su strutture addossate o annesse all’unità immobiliare principale, quali balconi aggettanti, logge o porticati.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di utilizzare una parte degli spazi aziendali è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio quando la misura non impedisce la prosecuzione dell’attività imprenditoriale nel suo complesso.
  • Le vetrate scorrevoli che chiudono lateralmente e delimitano tridimensionalmente lo spazio coperto da una pergotenda non rientrano nell’edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001 quando la struttura non insiste su un balcone aggettante, una loggia, un porticato o altra struttura addossata o annessa all’unità immobiliare principale.
  • La qualificazione dell’abuso edilizio deve essere effettuata in rapporto al contesto immobiliare e all’impatto complessivo dell’opera sul territorio; dimensioni non irrilevanti, chiusura laterale e trasformazione funzionale dello spazio possono escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento.
  • La chiusura con vetrate scorrevoli di una pergotenda, accompagnata dalla trasformazione dell’area in sala colazioni, può integrare un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a titolo abilitativo, anziché un intervento di edilizia libera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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