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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04457/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, ritenendo congrua e adeguatamente motivata la determinazione della pena operata dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 4 aprile 2024, contestando la determinazione della pena. Secondo quanto emerge dall'ordinanza, la doglianza era centrata sul fatto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio. La Cassazione rileva però che la Corte di appello aveva già giustificato in modo sufficiente la pena, valorizzando la gravità del fatto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, in particolare, la non occasionalità della condotta desunta dalla quantità di sostanza stupefacente detenuta.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La gravità del fatto e la non occasionalità della condotta possono essere desunte anche dalla quantità di sostanza stupefacente detenuta, e tale valutazione può sorreggere la determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la determinazione della pena è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione congrua e non illogica sui criteri adottati dal giudice di merito.
  • In materia di reati in materia di stupefacenti, la non occasionalità della condotta può essere desunta dalla quantità di sostanza detenuta, quale indice della gravità del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione non interviene sulla pena se la motivazione del giudice di merito risulta sufficiente e specificamente ancorata agli elementi fattuali valorizzati in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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